Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 9 pagine

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M254-2141

contrario al decreto sulla rete stradale, bensì a causa della traslazione dei costi sugli utenti della strada. Lo sgravio dei Cantoni nella manutenzione e nell’esercizio è eccessivo e deve essere compensato da una maggiore riduzione dei contributi non direttamente vincolati alle opere provenienti dal finanziamento speciale del traffico stradale versati ai Cantoni.

2.2. Ordinanza sulle strade nazionali

2.2.1. In generale

Il Cantone di Zugo ritiene che, secondo il disposto della legge, marciapiedi, spazi verdi, scarpate, cavalcavia e sottopassi, impianti di segnali luminosi, illuminazioni stradali, condutture, tombini, punti di immissione dell’approvvigionamento energetico e costi energetici degli impianti di pompaggio siano parti costitutive delle strade nazionali e vadano perciò ripresi dall’USTRA. L’ordinanza sulle strade nazionali va quindi modificata affinché la Confederazione sia responsabile di tutti gli impianti che si trovano nel territorio di sua competenza.

Per il Cantone di Zugo non è comprensibile perché, con la ripresa delle strade nazionali da parte della Confederazione, la responsabilità di una parte dei compiti e dei costi debba rimanere ai Cantoni, tanto più che essi, in seguito alla costruzione delle autostrade, avrebbero realizzato ponti, sottopassi ecc., di cui si sarebbero occupati al 100 per cento e avrebbero finanziato le misure necessarie. Il Cantone chiede che venga comprovata la necessità di convenzioni relative ai singoli oggetti.

2.2.2. Articolo 7b

Il Cantone del Vallese chiede di precisare le spiegazioni riguardanti questo articolo. In particolare vorrebbe sapere quali fasi lavorative sono riconosciute dalla Confederazione come conclusione dei lavori. Chiede inoltre di chiarire se per i lavori da ultimare si possono continuare a impiegare i contributi per le strade principali e quelli stabiliti dalla legge sul fondo infrastrutturale nonostante queste strade diventino strade nazionali.

La Handelskammer beider Basel critica il fatto che le pianificazioni esistenti a livello cantonale non vengano riprese a priori. Qualora i progetti dell’USTRA per le strade riprese riguardino tratti per i quali vi sono già pianificazioni, si dovrebbe per lo meno consultarle. Le pianificazioni esistenti non vanno respinte di principio, bensì vi si dovrebbe ricorrere caso per caso per progetti dell’USTRA.

2.2.3. Articolo 11 capoverso 1 lettera h numero 4 OSN

11 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, OW, ZG, BS, TI, NE, SO, JU) e 2 organizzazioni (DCPA, CIC) chiedono di stralciare l’aggiunta «se sono interessate strade nazionali di terza classe», sostenendo che tutti i progetti riguarderebbero ciclopiste, percorsi pedonali o sentieri e che è necessario intervenire non soltanto sulle strade nazionali di terza classe, bensì anche su quelle di prima e seconda classe e sugli attraversamenti. I Cantoni BE, ZH, ZG e Pro Velo Svizzera propongono una formulazione alternativa: «se è interessato il traffico lento» o «se sono interessate aree riservate al traffico lento sulla strada nazionale stessa o su raccordi o attraversamenti».

2.2.4. Articolo 13a

Il Cantone di San Gallo osserva che le basi legali per il Catasto RDPP cantonale sono ancora in fase di elaborazione, per cui fino al loro passaggio in giudicato sarà necessario mantenere la formula di apertura abituale.

2.2.5. Articolo 52 capoversi 1 e 2

La maggior parte dei partecipanti all’indagine conoscitiva (BE, FR, LU, UR, OW, SO, BS, AI, SG, VD, NE, TI, JU, DCPA, CIC e CP) ritiene che questa nuova disposizione non sia idonea all’attuazione, ovvero che necessiti di essere chiarita, poiché contiene concetti giuridici indeterminati. Si propone di aggiungere all’articolo 52 questo secondo capoverso: «Dopo avere sentito i Cantoni, l’USTRA designa tali strade» (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, AR, AI, NE, JU, DCPA e CIC).

Il Cantone di Berna propone in più la seguente aggiunta: «L’USTRA emana disposizioni al riguardo e stabilisce nello specifico tali strade d’intesa con i proprietari interessati». Si chiede poi di precisare i concetti giuridici indeterminati mediante una direttiva o spiegazioni pertinenti (BE, SG, SZ e CP). Dopo