Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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 fissazione di criteri di pianificazione uniformi per ospedali e altri enti in base

alla qualità e all’economicità;

 definizione della strategia della qualità e valutazione della sua efficacia, nonché

controllo e coordinamento delle attività volte alla sua applicazione;

 definizione di valori cardine per lo sviluppo, la rilevazione e la pubblicazione di

informazioni sulla qualità, in particolare secondo l’articolo 22a LAMal;

 definizione di programmi nazionali per migliorare la qualità e l’impiego appro-

priato delle prestazioni;

 rafforzamento del carattere vincolante delle misure di qualità e garanzia della

trasparenza sull’attuazione e sui risultati conseguiti in cooperazione con i partner (Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori);

 definizione sussidiaria di misure, se i partner tariffali non adempiono ai loro

obblighi contrattuali relativamente alla garanzia della qualità ai sensi dell’articolo 77 OAMal o i Cantoni non assolvono i loro compiti di pianificazione dell’assistenza, segnatamente nell’ambito della medicina altamente specializzata;

 designazione delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie e loro verifica periodica in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

Ruolo dei Cantoni

In base agli articoli 39, 43, 45 e 46 LAMal e da 58a a 58e OAMal e alle competenze definite dal diritto cantonale, i Cantoni hanno i seguenti compiti e competenze:

 la pianificazione e la garanzia di un’assistenza sanitaria di alto profilo qualitati-

vo, appropriata ed economicamente sostenibile con accesso in tempo utile e in condizioni di pari opportunità, nonché l’impiego efficiente delle risorse (incluso il coordinamento intercantonale) e la pianificazione nazionale nel settore della medicina altamente specializzata;

 la valutazione della qualità e dell’economicità degli ospedali nel quadro della

pianificazione dell’assistenza sanitaria;

 l’approvazione delle convenzioni tariffali cantonali;

 la verifica dei requisiti qualitativi nell’autorizzazione dei singoli fornitori di

prestazioni nell’ottica della polizia sanitaria;

 il sostegno all’attuazione tassativa delle misure a garanzia della qualità e delle

relative misurazioni previste dalla Confederazione presso i fornitori di prestazioni;

 la consulenza alla Confederazione nell’ambito delle piattaforme nazionali.

Ruolo degli assicuratori

In base agli articoli 43, 56, 59 e 89 LAMal, gli assicuratori hanno i seguenti compiti e competenze:

 accordi contrattuali con i fornitori di prestazioni sulle tariffe e le misure di

garanzia della qualità e dell’economicità delle prestazioni;