Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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fissazione di criteri di pianificazione uniformi per ospedali e altri enti in base
alla qualità e all’economicità;
definizione della strategia della qualità e valutazione della sua efficacia, nonché
controllo e coordinamento delle attività volte alla sua applicazione;
definizione di valori cardine per lo sviluppo, la rilevazione e la pubblicazione di
informazioni sulla qualità, in particolare secondo l’articolo 22a LAMal;
definizione di programmi nazionali per migliorare la qualità e l’impiego appro-
priato delle prestazioni;
rafforzamento del carattere vincolante delle misure di qualità e garanzia della
trasparenza sull’attuazione e sui risultati conseguiti in cooperazione con i partner (Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori);
definizione sussidiaria di misure, se i partner tariffali non adempiono ai loro
obblighi contrattuali relativamente alla garanzia della qualità ai sensi dell’articolo 77 OAMal o i Cantoni non assolvono i loro compiti di pianificazione dell’assistenza, segnatamente nell’ambito della medicina altamente specializzata;
designazione delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie e loro verifica periodica in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.
Ruolo dei Cantoni
In base agli articoli 39, 43, 45 e 46 LAMal e da 58a a 58e OAMal e alle competenze definite dal diritto cantonale, i Cantoni hanno i seguenti compiti e competenze:
la pianificazione e la garanzia di un’assistenza sanitaria di alto profilo qualitati-
vo, appropriata ed economicamente sostenibile con accesso in tempo utile e in condizioni di pari opportunità, nonché l’impiego efficiente delle risorse (incluso il coordinamento intercantonale) e la pianificazione nazionale nel settore della medicina altamente specializzata;
la valutazione della qualità e dell’economicità degli ospedali nel quadro della
pianificazione dell’assistenza sanitaria;
l’approvazione delle convenzioni tariffali cantonali;
la verifica dei requisiti qualitativi nell’autorizzazione dei singoli fornitori di
prestazioni nell’ottica della polizia sanitaria;
il sostegno all’attuazione tassativa delle misure a garanzia della qualità e delle
relative misurazioni previste dalla Confederazione presso i fornitori di prestazioni;
la consulenza alla Confederazione nell’ambito delle piattaforme nazionali.
Ruolo degli assicuratori
In base agli articoli 43, 56, 59 e 89 LAMal, gli assicuratori hanno i seguenti compiti e competenze:
accordi contrattuali con i fornitori di prestazioni sulle tariffe e le misure di
garanzia della qualità e dell’economicità delle prestazioni;