Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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Per il Centro sono previsti i seguenti compiti relativi alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA):
Elaborazione di rapporti sulla verifica periodica delle prestazioni ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 LAMal secondo il programma di lavoro stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 33 capoverso 4bisLAMal
Un rapporto HTA rappresenta, come descritto in precedenza, una sintesi informativa scritta a supporto delle decisioni nel processo di regolamentazione. Il Centro sarà incaricato di redigere dei rapporti HTA per la verifica periodica, ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 LAMal, delle prestazioni già rimborsate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Considerato l’enorme numero di prestazioni attuali, che in teoria dovrebbero essere riesaminate secondo l’articolo 32 capoverso 2 LAMal, è indispensabile stabilire un programma di lavoro modulato in base a delle priorità. Il programma di lavoro dovrà essere approntato dal Centro con il coinvolgimento dei portatori d’interesse, discusso in sede della piattaforma nazionale HTA e deciso dal Consiglio federale.
Elaborazione di rapporti volti a stabilire la necessità, per una determinata prestazione, di una valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità («chiarimento del carattere controverso delle prestazioni») e di rapporti HTA sulle nuove prestazioni secondo il mandato conferito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 33 capoverso 4bisLAMal
Nel settore delle prestazioni mediche vige il sistema dell’elenco aperto e il principio della fiducia, per cui non ogni prestazione nuova o modificata richiede una procedura di designazione. Sulla base di richieste presentate da operatori della sanità o di risultati dell’horizon scanning può essere opportuno chiarire se occorre proseguire con una valutazione sistematica dell’adempimento dei criteri di EAE.
In linea generale, per l’ammissione di nuove prestazioni nelle liste aperte o esaustive vige il principio della domanda, tenendo presente che le necessarie basi decisionali all’attenzione della Confederazione dovranno essere elaborate dal richiedente e non dal Centro. A titolo di complemento, il Centro dovrà allestire rapporti HTA in particolare nelle situazioni seguenti:
questioni indipendenti dalle domande, come la valutazione comparativa di
vari interventi in un determinato campo di indicazione, oppure interventi organizzativi; nel settore dei medicinali può anche presentarsi la situazione in cui dati provenienti da ricerche più recenti, svolte dopo gli studi clinici, consiglino delle limitazioni dell’applicazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
situazioni in cui, a fronte delle indicazioni fornite dall’horizon scanning, si
prospetta un’imminente diffusione di prestazioni di particolare rilevanza sul piano dei costi o dei rischi, per le quali tuttavia in Svizzera non sono ancora state presentate relative domande;
base decisionale per la designazione di prestazioni nelle liste positive per le
quali non viene presentata alcuna domanda (p.es. misure profilattiche per portatrici di mutazioni dei geni BRCA1/2, che presentano un accresciuto rischio di tumore mammario od ovarico).