Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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modesta entità. Alla luce della necessità di intervento nel campo della garanzia della qualità e degli evidenti benefici economici e sanitari di grande rilievo che ne derivano, questo contributo appare adeguato e limitato al minimo indispensabile.

Nella tabella sottostante viene fatta una prima ripartizione sommaria per aree tematiche. La successiva concretizzazione avverrà con riferimento alla più impegnativa attività di implementazione strategica, per cui la destinazione delle risorse dipenderà anche dalla scelta delle priorità in materia di politica sanitaria.

Compiti qualità / adeguatezza Importo in

franchi/anno

Attività di base generali sui campi d’intervento, sistemi e misure 1 mio

Programmi nazionali per la promozione della qualità e l’impiego 10 mio appropriato delle prestazioni

(Attività di base, sviluppo, messa in atto e valutazione di 3-4 programmi

funzionanti in parallelo; inclusi i relativi costi amministrativi)

Progetti nazionali per la promozione della qualità e l'impiego 2 mio appropriato delle prestazioni e altre misure di promozione

Indicatori/dati sulla qualità 5 mio

(Attività di base, sviluppo d’indicatori, preparazione, pubblicazione)

Progetti di ricerca nello stesso contesto 4 mio

(Definizione di un portafoglio di ricerche, svolgimento e assegnazione di

progetti di ricerca specifici)

Totale 22 mio

Nel citato volume di spesa non rientrano gli oneri dei fornitori di prestazioni per le loro attività di garanzia e sviluppo della qualità, inclusi i costi per il rilevamento di indicatori di qualità. Ai sensi della LAMal, le misure di assicurazione qualità dei fornitori di prestazioni sono parte integrante della prestazione stessa (a garanzia della qualità delle prestazioni). I costi che vi sono connessi sono oggi già inclusi nelle tariffe concordate e quindi non devono essere finanziati per altre vie. Altre attività di qualità delle associazioni e società specializzate, che non fanno parte di programmi o progetti nazionali ma che sono importanti per lo sviluppo della qualità, devono anch’esse essere coperte tramite i canali di finanziamento già esistenti. Non sono compresi nemmeno i compiti già oggi spettanti ai Cantoni (osservanza di standard di qualità nell’abilitazione dei fornitori di prestazioni, raccolta di dati da inoltrare alla Confederazione e a livello cantonale). L’impegno nazionale verso la qualità ha un senso solo se supportato da risorse adeguatamente dimensionate.