Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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comportano per la Confederazione un onere aggiuntivo che richiederà risorse supplementari per un totale di circa 1 milione di franchi.
1.8 Ulteriore soluzione valutata
Nell’ambito dei lavori preliminari al presente testo è stata vagliata come alternativa una variante rete. Già nel rapporto di concretizzazione del 25 maggio 2011, dopo aver consultato i diversi partner, sono stati elaborati possibili modelli di struttura destinati ad attuare la strategia della qualità con un ruolo preminente della Confederazione. In questo contesto si è così anche concretizzato il ruolo della Confederazione. Il rapporto contiene due varianti:
– variante 1: Istituto nazionale per la garanzia della qualità e la sicurezza dei pazienti con sottovarianti riguardo ai compiti, l’autonomia e la forma giuridica
– variante 2: Controllo strategico centrale della Confederazione, che assegna compiti a diverse organizzazioni (esistenti)
I diversi attori rappresentati nel Comitato consultivo di politica sanitaria (CDS, DVSP, FMH, H+ ASI, santésuisse) hanno approvato in sostanza il rapporto e si sono dichiarati essenzialmente favorevoli a un coinvolgimento formalizzato degli attori.21
Dopo aver preso atto del rapporto e della posizione del comitato consultivo di politica sanitaria, il Consiglio federale ha deciso di seguire la variante 1 e quindi incaricato il DFI di preparare le basi legali per la creazione di un Istituto nazionale per la qualità e la sicurezza dei pazienti sotto forma di ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica. Il modello di finanziamento doveva essere basato su un contributo forfettario per ogni persona assicurata. Viste le riserve avanzate da alcuni partner, l’UFSP ha ridiscusso a fondo con i diversi attori le due varianti proposte. In una variante 1 più evoluta è stata scelta la designazione di «Centro» per meglio evidenziare la funzione di sostegno e coordinamento di quest’organo, senza compiti di sovranità, nonché il suo carattere di fornitore di servizi. Il Centro dovrà sostenere i fornitori di prestazioni nello svolgimento di programmi sulla qualità e la sicurezza nonché coordinare in modo ottimale le iniziative private e pubbliche già in essere. Un Centro con questa definizione dei compiti non si sostituisce agli attori, ma li sostiene in modo mirato, per esempio con basi scientifiche e lavori di progetto concreti.
Sulla scorta di tali discussioni, è stata abbandonata la variante rete per le considerazioni seguenti.
Nella variante «rete», l’UFSP assumerebbe il ruolo di «crocevia» a livello nazionale. L’UFSP collaborerebbe con i diversi attori, assegnerebbe vari incarichi e coordinerebbe i lavori. Dovrebbe inoltre stabilire le metodologie e i contenuti da adottare nei programmi nazionali volti a promuovere la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni, anche se anche qui - come nel caso della suddetta creazione di un Centro - il Consiglio federale definirebbe le direttive strategiche. La Fondazione per la sicurezza dei pazienti, incaricata dell’elaborazione, attuazione e valutazione dei
21 Cfr. sintesi delle posizioni espresse alla seduta del 30 novembre 2010 del Comitato consultivo di politica sanitaria, scaricabile in tedesco al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00300/00304/index.html?lang=de