Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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LOGA23, legge del 24 marzo 200024 sul personale federale [LPers]; legge federale del 7 ottobre 200525 sulle finanze della Confederazione [LFC]).

L’elaborazione delle disposizioni di legge è avvenuta in stretta aderenza con i principi guida di governo d’impresa del Consiglio federale26.

Articolo 1 Oggetto

Il presente avamprogetto riguardante una legge a sé stante per la creazione di un Centro per la qualità delle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ha per oggetto il disciplinamento dei suoi compiti, della sua organizzazione e gestione strategica nonché delle modalità di finanziamento.

Articolo 2 Forma e personalità giuridica

Il Centro è organizzato come unità amministrativa decentrata della Confederazione e sotto forma di ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica, in armonia con i principi guida di governo d’impresa del Consiglio federale. Il Centro dev’essere iscritto nel registro di commercio secondo la procedura ampiamente disciplinata dall’ordinanza sul registro di commercio.27 La creazione di una disposizione specifica è quindi superflua.

Ai sensi del capoverso 2, il Centro è autonomo a livello di organizzazione e direzione d’impresa. Il Consiglio di amministrazione emana a tale scopo un regolamento organizzativo (cfr. art. 7 cpv. 5 lett. a) e tiene una propria contabilità. Le disposizioni inerenti al bilancio consuntivo sono contenute nell’articolo 16.

Sede e denominazione del Centro non sono prestabilite nella legge, ma vengono definite dal Consiglio federale, non venendo in tal modo a crearsi una limitazione del margine di manovra di quest’ultimo soprattutto per quanto riguarda la scelta della sede.

Articolo 3 Obiettivi

Il capoverso 1 precisa gli obiettivi primari che persegue la Confederazione con la creazione del Centro. Tali obiettivi s’intendono a tempo indeterminato e formano la cornice per i compiti del Centro e per gli obiettivi strategici di volta in volta definiti dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni (cfr. art. 20).

2.2 Capitolo 2: Compiti e collaborazione

Articolo 4 Compiti

I compiti del Centro sono conformi agli obiettivi enunciati nell’articolo 3. Quelli di cui ai capoversi 1 e 2 sono più ampiamente descritti al punto 1.7.5. Il Consiglio

23 RS 172.010

24 RS 172.220.1

25RS 611.0

26Rapporto del 13 settembre 2006 sullo scorporo e il controllo strategico di compiti della

Confederazione (FF 2006 7545)

27 RS 221.411