Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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disturbato. L’OIF prevede inoltre valori preventivi di pianificazione e d’allarme che indicano la necessità di urgenti risanamenti.
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Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezza-
ture destinate a funzionare all'aperto (ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)
Nel quadro dell’immissione in commercio di 57 attrezzature e macchine destinate a funzionare all’aperto, l’ORMAp disciplina la limitazione preventiva e la marcatura delle emissione foniche, come anche i controlli ulteriori. Oltre al livello di potenza sonora, 23 macchine e attrezzature devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti nell’ORMAp.
42 L’ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa)
L’OSLa si propone di proteggere il pubblico dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser prodotti durante manifestazioni che espongono a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica o a spettacoli laser. L’OSLa stabilisce pertanto il livello sonoro e i valori di irradiazione consentiti, come tante altre misure. In tal modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti ad annunciare le esposizioni previste e ad adottare le misure prescritte dall’OSLa per proteggere il pubblico in caso di superamento di determinati livelli sonori o valori di irradiazione. L’esecuzione dell’ordinanza è affidata ai Cantoni. In qualità di autorità federale competente, l’UFSP assume il compito di informare sugli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser e di raccomandare misure appropriate per ridurre al minimo i rischi per la salute.
1.2.2 Legislazione cantonale
A livello cantonale esistono attualmente soltanto poche basi legali in materia di RNI o stimoli sonori, che si riferiscono alla problematica esposta al capitolo 1.1. Il Cantone del Giura disciplina le RNI in modo esplicito all’articolo 6a capoverso 2 della legge sanitaria e vieta ai minori di frequentare i solarium. Il Cantone di Basilea Campagna (BL) dispone di una base legale che consente di controllare i solarium. Il Cantone di Neuchâtel (NE) regola l’immissione in commercio di apparecchiature altamente
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tecniche o di dispositivi medici moderni , come per esempio impianti per radiografie e risonanze magnetiche. Non esistono altre normative cantonali in materia di salute che disciplinino in modo specifico le RNI e gli stimoli sonori. Alcuni Cantoni (BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, VD) hanno introdotto disposizioni volte a disciplinare l’esposizione alle RNI nel settore alberghiero e della ristorazione, in particolare per quel che concerne il tipo e l’intensità delle fonti luminose.
Regolamentazioni cantonali che completano l’OSLa esistono nei Cantoni AR, SG, UR e VD. I Cantoni BE, GE e SO hanno emanato prescrizioni sulla protezione dal rumore. I Cantoni NE e TI hanno elaborato direttive specifiche per lo svolgimento di manifestazioni, che vertono principalmente sulla protezione dagli effetti prodotti dagli stimoli sonori e dai raggi laser.
La maggior parte delle legislazioni cantonali disciplinano soprattutto aspetti concernenti il diritto ambientale, la pianificazione del territorio e l’edilizia. Gli atti normativi cantonali contengono primariamente prescrizioni in materia di protezione dalle emissioni sonore e pianificazione territoriale in relazione alle antenne di telefonia mobile. I Cantoni AG e UR prevedono disposizioni specifiche in materia di protezione dalle emissioni luminose.
I Cantoni dovranno assicurarsi che la loro legislazione sia compatibile con il presente avamprogetto di legge e, se necessario, provvedere agli adeguamenti necessari.
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RS 814.412.2
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RS 814.49
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http://www.lexfind.ch/dta/9269/3/80010002.pdf