Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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1.3 Lacune del sistema attuale e necessità di disciplinamento

La nuova legge non modifica le normative esistenti, che sono atte a prevenire i rischi per la salute rappresentati dalle RNI e dagli stimoli sonori e vengono efficacemente eseguite. Nella fattispecie, si tratta dell’ORNI, dell’OIF e dell’ORMAp per quel concerne la protezione dell’ambiente, e di tutte le norme in materia di protezione dei lavoratori. I lavori preparatori di questa legge hanno tuttavia evidenziato le lacune qui di seguito riportate.

Impossibilità di controllare le norme di sicurezza dopo l’immissione in commercio

Le norme di sicurezza, che il fabbricante acclude al prodotto, costituiscono una condizione importante affinché un prodotto potenzialmente pericoloso possa essere utilizzato in modo sicuro. Al momento della sua immissione in commercio, gli organi di esecuzione possono controllare se le norme di sicurezza del fabbricante siano presenti. Tuttavia, una volta che il prodotto è immesso in commercio, la normativa vigente non consente più di verificare in quale misura le norme di sicurezza vengano effettivamente rispettate durante l’installazione, l’esercizio e la manutenzione. La nuova legge dovrà colmare questa lacuna.

Prodotti altamente pericolosi

La problematica dei puntatori laser descritta al capitolo 1.1 mostra che, in rari casi, un’intera categoria di prodotti rappresenta un pericolo considerevole tanto da rendere necessario l’allontanamento dal commercio e dal settore privato di tutti i prodotti appartenenti alla categoria in questione. In conformità alla LSPro, le autorità di esecuzione possono ritirare dal mercato prodotti pericolosi, ma soltanto prodotti singoli e non intere categorie di prodotti. Per prodotti altamente pericolosi la LSPro non risulta appropriata, poiché la sua esecuzione avviene solo nel momento in cui questi prodotti sono già stati immessi in commercio o in circolazione. Non consente altresì di impedire l’importazione dall’estero a titolo privato, la consegna e il possesso di tali prodotti pericolosi. Anche le disposizioni sul porto e il trasporto di oggetti pericolosi ai sensi della legge sulle armi si attuano solo dal momento successivo all’immissione in commercio.

Nella legge sulle armi in vigore, i laser ad uso manuale già rientrano nella categoria degli oggetti pericolosi. Tuttavia il loro disciplinamento non è contemplato dal Codice penale. Attualmente la polizia può solamente confiscare i puntatori laser pericolosi, senza applicare sanzioni.

Nel caso dei puntatori laser, l’ESTI, quale autorità di esecuzione dell’OPBT, ha emanato nel maggio 2011 una decisione di portata generale volta a impedire perlomeno l’immissione in commercio di laser pericolosi a uso manuale e alimentati a batteria. Questa decisione non può tuttavia impedire l’importazione dall’estero di puntatori laser pericolosi a titolo privato. Limitandosi, inoltre, a regolare le due classi di laser più potenti, la 3B e la 4, essa non pone un freno agli abbagliamenti cui si accennava sopra, che continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. La decisione rappresenta solo una soluzione transitoria e dovrà essere sostituita da disposizioni legali di portata più ampia, che consentano inoltre all’Amministrazione federale delle dogane di impedire alla frontiera l’importazione di puntatori laser pericolosi.

La nuova legge dovrà colmare queste lacune unicamente per i prodotti che mettono in serio pericolo la salute dell’uomo.

Utilizzo di dispositivi medici o prodotti analoghi che generano RNI o stimoli sonori

I dispositivi medici, che generano RNI e stimoli sonori intensi e potenzialmente pericolosi per la salute, non sono esclusivamente riservati a trattamenti medici, ma sono largamente utilizzati a scopi estetici. Si tratta in questo caso di laser della classe 4 e lampade flash (IPL), il cui impiego per scopi medici ed estetici è disciplinato dall’allegato 6 ODmed. Ai sensi di questa ordinanza, entrambi i prodotti possono essere utilizzati unicamente da uno specialista formato e sotto il controllo di un medico. L’ODmed non disciplina tuttavia l’impiego di altri dispositivi medici potenzialmente pericolosi, come per esempio gli apparecchi terapeutici ad ultrasuoni. La prassi mostra inoltre che alcuni fabbricanti dichiarano lo stesso prodotto talvolta come dispositivo medico, talvolta ad esempio come prodotto per il benessere o destinato al settore estetico. Si rende pertanto necessaria una base legale che completi l’allegato 6 ODmed. In futuro, tutti i dispositivi medici o prodotti analoghi che espongono a RNI e stimoli sonori