Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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L’esecuzione della nuova legge spetta alla Confederazione, sempreché i controlli non siano trasferiti ai Cantoni. Rientrano nella competenza esecutiva superiore della Confederazione anche la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione e mettere a disposizione aiuti all’esecuzione in relazione ai controlli cantonali.

I controlli in loco sono delegati in massima parte ai Cantoni, che dispongono delle necessarie competenze specialistiche. Ai Cantoni spetta l’esecuzione dei divieti di consegna e di possesso di prodotti altamente pericolosi, come anche il divieto di utilizzo di prodotti che possono minacciare gravemente la salute. I Cantoni controllano con prove a campione in funzione del rischio se le norme di sicurezza del fabbricante siano osservate durante l’utilizzo dei prodotti. Controllano, inoltre, che vengano rispettate le misure previste nelle situazioni di esposizione non riconducibili a un singolo prodotto.

La Confederazione è competente per l’esecuzione dei divieti di importazione e di transito di prodotti altamente pericolosi, come ad esempio i puntatori laser pericolosi.

Le prescrizioni in materia di immissione in commercio di prodotti che generano RNI e stimoli sonori sono rette altresì dalle disposizioni di cui alla LSPro. Sarà necessario verificare a livello di ordinanza se l’UFSP dovrà essere designato quale organo di esecuzione della LSPro nell’ambito della sicurezza dei prodotti (in particolare come autorità di sorveglianza del mercato) per gli aspetti concernenti le RNI e gli stimoli sonori, salvo i casi in cui la valutazione di tali aspetti rientri già nelle competenze principali di un’altra autorità di esecuzione. In particolare, occorrerà stabilire se trasferire all’UFSP l’esecuzione degli aspetti relativi alle RNI e agli stimoli sonori dei prodotti elettrici a bassa tensione e di altri prodotti attualmente disciplinati soltanto dalla LSPro. In casi particolari, l’organo di coordinamento della LSPro, operante in seno alla SECO, deciderà in futuro la ripartizione delle competenze.

2.2.6 Disposizioni penali

Le disposizioni penali previste concernono innanzitutto il rispetto dei divieti stabiliti.

2.3 Alternative esaminate

2.3.1 Integrazione nell’attuale legge sulla radioprotezione o emanazione di una legge autonoma

Nel quadro dei lavori preparatori è stata esaminata la costituzionalità della nuova legge (cfr. cap. 5.1) e sono state vagliate due possibili varianti legislative: da un lato, l’integrazione delle RNI e degli stimoli sonori nell’attuale legge sulla radioprotezione, che disciplina le radiazioni ionizzanti e, dall’altro, l’elaborazione di una legge nuova e autonoma concernente le RNI e gli stimoli sonori.

La legge sulla radioprotezione e le relative ordinanze disciplinano l’ambito delle radiazioni ionizzanti in modo esaustivo e circostanziato. Per esempio, l’utilizzo di fonti artificiali di radiazioni ionizzanti è subordinato a esigenze specifiche, all’obbligo di autorizzazione e a controlli severi da parte delle autorità di vigilanza della Confederazione. Una simile attività di vigilanza ad ampio raggio non è indicata per le RNI e gli stimoli sonori. Questi due ambiti toccano un numero troppo elevato di temi e sono già parzialmente disciplinati da normative vigenti, come per esempio la legislazione sulla sicurezza dei prodotti. La nuova legge dovrà pertanto iscriversi nel concetto normativo della sicurezza dei prodotti, che si distingue da quello della legislazione sulla radioprotezione. Si può inoltre supporre che la cerchia dei potenziali destinatari diretti dei diritti e degli obblighi disciplinati da una legge sulle RNI e gli stimoli sonori sia diversa da quella cui si rivolge la legislazione sulle radiazioni ionizzanti. In tale contesto s’impone la necessità di elaborare una legge autonoma sulla protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori, al fine di garantire, non da ultimo, una situazione giuridica trasparente ai soggetti giuridici.

2.3.2 Singoli aspetti normativi

Nel corso dei lavori preparatori, in relazione a singoli aspetti normativi delle RNI e degli stimoli sonori sono state esaminate svariate soluzioni, qui di seguito presentate.