Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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Puntatori laser pericolosi: divieti d’immissione in commercio e sequestro nel caso di porto o trasporto abusivo
La LSPro consente di vietare l’immissione in commercio di puntatori laser pericolosi. La legge sulle armi ha finora autorizzato il sequestro di puntatori laser pericolosi se non si può rendere verosimile un impiego conforme allo scopo degli oggetti o si suscita l’impressione che possano essere usati abusivamente come oggetti pericolosi. Si è pertanto verificato se queste misure possano essere considerate sufficienti a disciplinare i puntatori laser.
La soluzione è stata respinta, poiché le misure contro i laser pericolosi sarebbero efficaci soltanto se il divieto si applicasse anche all’importazione, al transito, alla consegna e al possesso privato di prodotti. Un altro fattore determinante è la possibilità di imporre il divieto a un’intera categoria di prodotti, diversamente da quanto prevede la LSPro.
Puntatori laser pericolosi: adeguamento della definizione di arma
È stata esaminata la possibilità di adeguare la definizione di arma di cui all’articolo 4 LArm, affinché i puntatori laser pericolosi per la salute e la sicurezza pubblica possano essere considerati come armi, ed eventualmente come «armi vietate» ai sensi dell’articolo 5 LArm. L’acquisto di questi oggetti sarebbe così subordinato all’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi o persino a un’autorizzazione eccezionale cantonale. Anche la loro importazione ed esportazione sarebbe sottoposta all’obbligo di autorizzazione. A un tale disciplinamento si contrappone il fatto che le armi, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a–f LArm, sono definite espressamente come oggetti destinati ad essere utilizzati come armi, cosa che i puntatori laser non sono.
Obbligo di dichiarazione
Negli ultimi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari che richiedevano l’imposizione di un obbligo di dichiarazione per prodotti che generano RNI e stimoli sonori (Mo. Kiener Nellen 11.3593; Mo. Wyss 10.3485; Mo. Teuscher 06.3834; Mo. Sommaruga, 00.3172). Si è pertanto esaminato se la nuova legge debba prevedere un tale obbligo, ma la proposta è stata respinta, poiché la legislazione vigente prevede già due possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione (cfr. art. 3 cpv. 4 lett. e LSPro e art. 1 lett. a della legge federale del 5 ottobre 199049
sull’informazione dei consumatori [LIC]). Affinché possa essere introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi della LIC, occorre tuttavia che si realizzino le seguenti condizioni:
− le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori concordano l’elenco delle merci da dichiarare e i requisiti formali della dichiarazione;
− il Consiglio federale, sentite le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori, può disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza soltanto se, entro congruo termine, non è stato raggiunto un accordo oppure l'accordo è adempiuto in modo insufficiente.
Adeguamento della sorveglianza del mercato per i prodotti che generano RNI e stimoli sonori
Nell’ottica di migliorare l’esecuzione delle disposizioni legali in vigore, è stata esaminata, come soluzione alternativa, la possibilità di coordinare a livello centralizzato le attività di esecuzione dei diversi organi federali competenti. Questi ultimi si sono opposti alla proposta, sostenendo che questa misura non condurrebbe all’effetto sperato e comporterebbe un dispendio di risorse troppo elevato. Questa soluzione è stata dunque respinta.
2.4 Sviluppi internazionali e confronto con la legislazione di altri Stati, in particolare con quella europea
2.4.1 Sviluppi internazionali
A livello internazionale, gli Stati non sono attualmente unanimi sulla modalità di disciplinare le radiazioni non ionizzanti nella loro legislazione. Alcuni prevedono per questo ambito una normativa specifica, altri lo integrano nella legislazione generale sulla radioprotezione o in quella speciale. Anche la
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