Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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Consiglio federale implica che prodotti pericolosi non siano venduti a scopi commerciali, dati in locazione, messi a disposizione o ceduti a terzi. Un divieto di possesso, stabilito dal Consiglio federale, rappresenta la misura più severa poiché si applica al possesso di prodotti pericolosi che emettono RNI e stimoli sonori, compresa la loro fabbricazione a titolo commerciale e privato. Questo divieto di ampia portata consente di adottare misure sia preventive che successive all’immissione in commercio.
I soli prodotti attualmente disciplinati dalla lettera a sono i puntatori laser potenti, e quindi anche molto pericolosi, che generano radiazioni nettamente superiori al valore limite da rispettare per evitare danni alla vista e i puntatori laser che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Nulla impedisce oggigiorno che questi puntatori siano importati dall’estero per scopi commerciali e privati e che siano successivamente utilizzati senza osservare le dovute misure di sicurezza. Non si può pertanto escludere che tali prodotti vengano immessi sul mercato svizzero, considerate le lacune che presenta l’esecuzione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti.
Per tali motivi, un’ordinanza dovrà in futuro vietare l’importazione, il transito, la consegna, la locazione, la messa a disposizione, la cessione e il possesso di puntatori laser con potenza troppo elevata a scopo commerciale o privato (cfr. cap. 2.6). Sono inclusi nel divieto tutti gli accessori specifici al prodotto, quali lenti addizionali o supporti che servono a focalizzare, intensificare o dirigere le radiazioni laser. Sono invece ammessi i puntatori laser a bassa potenza e non pericolosi per la salute, che servono come indicatori ottici durante le presentazioni
Poiché la problematica dei puntatori laser non è circoscritta a un numero limitato di prodotti poco pericolosi, bensì comprende tutti i puntatori laser a partire da una certa potenza, i divieti devono poter essere applicati sia a singoli prodotti sia a categorie di prodotti. Questo articolo crea dunque la base legale per sostituire la decisione generale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (E-
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STI) del 2 maggio 2011 concernente il divieto di messa in circolazione a titolo commerciale di tutti i puntatori laser delle due categorie più potenti.
I laser utilizzati negli ambiti della ricerca, dell’industria e della medicina soggiacciono già alle disposizioni legali pertinenti e non rientrano nel campo di applicazione di questo articolo.
La lettera b conferisce al Consiglio federale la facoltà di vietare l’utilizzo commerciale e professionale di prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute delle persone, nonostante si adottino tutte le precauzioni possibili. Questa disposizione dovrà impedire, per esempio, il passaggio al settore dell’estetica e del benessere di trattamenti medici che richiedono una valutazione medica individuale del rapporto rischi/benefici o una giustificazione medica. Affinché ciò non comporti implicazioni per l’utilizzo medico, il divieto, a differenza della lettera a, non si riferisce ai prodotti stessi ma al loro impiego in ambito commerciale o professionale.
Per i controlli relativi all’attuazione di questo articolo, il Consiglio federale si ispira a norme internazionali, in particolare a quelle dell’UE. Il Consiglio federale può approvare le misure di cui all’articolo 5 lettera a soltanto se queste ultime servono a garantire la protezione della salute e della vita delle persone, non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria o non celano limitazioni al commercio tra le parti contrattuali. In caso contrario, siffatta misura potrebbe violare l'Accordo di libero scambio con l’UE (art. 13 in combinato disposto con l’art. 20 ALS).
Articolo 6 Acquisizione delle basi scientifiche
L’articolo 6 crea la base per stabilire e attuare eventuali misure di cui agli articoli 3–5 e offrire al pubblico un’informazione indipendente e fedele allo stato attuale delle conoscenze, in conformità all’articolo 8. Al contrario, questo articolo non si propone di definire i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute che devono essere soddisfatti da un prodotto. Questi ultimi continueranno ad
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Decisione generale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI sul divieto di messa in circolazione di laser ad uso manuale a batteria delle classi 3B e 4 del 2 maggio 2011
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/3597.pdf