Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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sonorizzazione stessi e da altoparlanti di scena, le emissioni sonore provenienti direttamente dal palco, il rumore del pubblico, ma anche le riflessioni e le sovrapposizioni di tutte queste onde sonore determinate dall’ambiente. Il pericolo per la salute dovrà essere pertanto valutato nel luogo in cui si verifica l’esposizione a tutte queste fonti sonore. Nel caso delle manifestazioni, queste esposizioni sono disciplinate in parte dall’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa), che si fonda sulla
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legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) . Questo articolo estende la base legale, allo scopo di colmare le lacune normative riscontrate.
Oltre alle manifestazioni, l’articolo riguarda altre situazioni nelle quali si verifica la sovrapposizione di esposizioni dovute al funzionamento contemporaneo di molteplici prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Poiché ciascun prodotto può raggiungere individualmente l’intero valore limite, il carico generato complessivamente può essere molto elevato. Queste situazioni si verificano, ad esempio, in luoghi in cui si azionano simultaneamente dispositivi antifurto elettronici e altri sistemi RFID.
In materia di esposizioni pericolose per la salute, il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni che concernono l’azione simultanea di tutti i prodotti coinvolti. Queste disposizioni non dovranno introdurre ulteriori requisiti in relazione ai singoli prodotti.
Il capoverso 2 concretizza le possibili misure, illustrandole sull’esempio dell’OSLa. Esse sono appropriate anche per altre situazioni di esposizione non riconducibili a singoli prodotti.
La lettera a consente al Consiglio federale di fissare valori di esposizione e disciplinarne la vigilanza. Questi valori, che rappresentano uno strumento dell’OSLa di comprovata efficacia, includono valori limite e valori di annuncio subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni. Anche l’obbligo, per l’organizzatore della manifestazione, di sorvegliare il livello sonoro, applicato a partire da un determinato valore di esposizione, si è dimostrato una misura valida e deve essere pertanto mantenuto.
La lettera b prevede un obbligo d’informazione per emissioni che possono costituire un pericolo per la salute delle persone sensibili o in caso di esposizione prolungata. L’OSLa impone un tale obbligo per le manifestazioni con livelli sonori elevati. L’organizzatore della manifestazione è pertanto tenuto a informare le persone esposte degli eventuali rischi, in modo che possano adottare le necessarie misure di protezione.
La lettera c consente di prevedere misure di protezione. Nell’ambito dell’OSLa si tratta dell’obbligo degli organizzatori di fornire gratuitamente al pubblico protezioni per l’udito e zone di recupero meno esposte. Unitamente agli obblighi di cui alla lettera b, queste misure offrono alle persone esposte la possibilità di proteggersi autonomamente da radiazioni elevate.
La lettera d prevede un esplicito obbligo di annuncio per le manifestazioni, poiché questa misura si è dimostrata efficace per l’esecuzione dell’OSLa nell’ambito delle manifestazioni che producono elevati livelli sonori e radiazioni laser.
Articolo 5 Divieti
Negli ultimi anni, il progresso tecnologico e la miniaturizzazione dell’elettronica di potenza hanno portato all’introduzione di prodotti che emettono radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori molto potenti e che rappresentano pertanto un pericolo per la salute. In mancanza di altre misure che si prospettino efficaci, il Consiglio federale dovrà in futuro avere il potere di vietare tali prodotti.
Lettera a: grazie agli attuali canali di distribuzione, diffusi a livello globale e ampiamente supportati da Internet, questi prodotti, spesso fabbricati all’estero, possono approdare sul mercato svizzero. Il divieto di importazione e di transito, che il Consiglio federale può imporre in relazione a singoli prodotti, si applica all’importazione dall’estero di prodotti pericolosi per uso privato o per la distribuzione commerciale. Con un dispendio relativamente contenuto, sarà in tal modo possibile impedire già alla frontiera doganale che prodotti pericolosi entrino sul territorio svizzero. Un divieto di consegna imposto dal
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