Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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2.2 Capitolo 2 Requisiti dei prodotti del tabacco e degli imballaggi e limitazioni all’immissione in commercio

Sezione 1 Composizione ed emissioni dei prodotti del tabacco

Art. 6

Il capoverso 1 stabilisce che i prodotti del tabacco non devono contenere ingredienti inattesi al consumatore. La formulazione viene quindi modificata rispetto al principio vigente sancito nella LDerr, secondo cui i prodotti del tabacco non devono rappresentare un rischio inatteso per la salute. Secondo il messaggio del 20 gennaio 1989 concernente le legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso69, il requisito vigente serve a escludere sostanze estranee e componenti di cui il consumatore non si aspetta la presenza, oltre la nicotina. Il presente avamprogetto non disciplina le sostanze estranee (residui, impurità microbiche), perché poco rilevanti per i prodotti del tabacco. Inoltre sono disciplinati in maniera leggermente meno dettagliata solo gli ingredienti ma non le loro componenti. Nell’ingrediente tabacco le componenti sono ad esempio la cellulosa e l’acqua.

Un esempio concreto di rischio inatteso per la salute del consumatore potrebbe essere l'intossicazione acuta che può verificarsi dopo minuti o ore dal consumo di una sigaretta o di un prodotto che rilascia sostanze destinate a essere inalate a seguito di un grave errore di fabbricazione. Attualmente, nell’ordinanza sul tabacco gli additivi sono disciplinati in un elenco positivo, il che significa che tutte le sostanze consentite e le loro quantità massime sono prescritte. Chi desidera utilizzare altre sostanze non presenti nell'elenco può farne richiesta mediante una procedura di autorizzazione70, che permette di verificare in che misura la nuova sostanza influisce sulla tossicità globale. Inoltre, esiste un obbligo di notifica annuale per tutti i prodotti del tabacco e i relativi componenti.

Il presente avamprogetto mira anche a modificare il sistema. In linea di massima vengono consentiti tutti gli ingredienti, anche se il Consiglio federale può stabilire eccezioni mirate. Per alcuni ingredienti esso deve continuare a poter fissare il tenore massimo (cpv. 2). Un esempio è la cumarina, un composto aromatico presente naturalmente nella folia liatris e utilizzato per aromatizzare il tabacco, che in elevate concentrazioni può provocare lesioni epatiche. Qualora nuove conoscenze scientifiche dovessero dimostrare che taluni ingredienti provocano un rischio inatteso per la salute del consumatore o un massiccio aumento della tossicità o del potenziale di dipendenza oppure facilitano l’inalazione, il Consiglio federale può vietarli completamente per via d’ordinanza (cpv. 3). Ciò consente l’applicazione di determinati futuri standard internazionali per la protezione dei consumatori. Un esempio concreto potrebbe essere il divieto del mentolo, poiché facilita l’inalazione ed è contenuto nella nuova direttiva UE.71 I responsabili dell’immissione in commercio dei prodotti del tabacco possono quindi utilizzare tutte le sostanze come ingredienti, salvo determinate eccezioni. Nell’ambito del controllo autonomo, tuttavia, sono tenuti a garantire che esse non provochino alcun rischio inatteso per la

69 Messaggio del 20 gennaio 1989 concernente la legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr), FF 1989 I 849.

70 Cfr. art. 6 cpv. 3 OTab.

71 Cfr. pn. 1.4.2.