Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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salute del consumatore e che non aumentino la tossicità e il potenziale di dipendenza dal prodotto.
Il cambiamento del sistema viene motivato dal fatto che, rispetto alla tossicità complessiva dei prodotti del tabacco, l’importanza degli additivi è minima. Poiché nel caso dei prodotti del tabacco e degli additivi esistenti è tollerata una certa tossicità, in queste procedure di autorizzazione non si attendono decisioni negative. Inoltre, ciò rallenterebbe l’accesso al mercato di nuovi prodotti e rappresenterebbe un onere esagerato per le autorità e i responsabili dell’immissione in commercio, anche se le domande presentate fossero poche. Negli ultimi 10 anni sono state rilasciate autorizzazioni solo per due sostanze, mentre ne è stata autorizzata una terza nel quadro della procedura del Cassis de Dijon.72 L'omonimo principio consente ai prodotti del tabacco, che in virtù di una normativa europea sugli additivi sono autorizzati nell’UE o in uno Stato membro, di circolare liberamente anche in Svizzera. Questo relativizza ulteriormente l’importanza dell'elenco positivo svizzero per gli additivi e giustifica inoltre la sua eliminazione. Resta ancora da valutare se l’emanazione di un divieto o di un maggiore contingentamento in Svizzera rispetto all’UE debba essere inserita nell’elenco delle eccezioni al principio Cassis de Dijon ai sensi dell'OIPPE, affinché i prodotti del tabacco contenuti nell’articolo 6 LPTab non possano essere immessi sul mercato svizzero secondo tale principio (art. 16a cpv. 2 lett. e LOTC).
Il Consiglio federale continua a fissare i tenori massimi per le sostanze nocive conosciute (ad es. catrame, nicotina, monossido di carbonio) presenti nel fumo da tabacco (cpv. 4). Attualmente per la Svizzera non è prevista la possibilità di apportare cambiamenti a questi tenori a livello d'ordinanza in maniera autonoma rispetto all’UE. Il Consiglio federale deve avere la possibilità di fissare le quantità massime di sostanze nocive anche per il fumo da sigarette elettroniche. Ciò si rende necessario soprattutto in caso di surriscaldamento eccessivo delle sigarette elettroniche durante il consumo, che può generare prodotti di fissione cancerogeni. Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale può stabilire norme tecniche per impedire un tale surriscaldamento.
Il capoverso 5 viene applicato qualora alcune circostanze non siano disciplinate o lo siano soltanto in maniera generale dalle norme giuridiche. Se ad esempio un prodotto del tabacco contiene un ingrediente inatteso che potrebbe essere nocivo per il consumatore, l’UFSP deve avere la possibilità di disporre misure provvisorie. Le basi legali create permettono di adottare le misure provvisorie necessarie e adeguate sotto forma sia di ordinanza a tempo determinato sia di decisione.
Sezione 2 Imballaggi
Art. 7 Caratterizzazione e avvertenze
L'articolo 7 contiene la base legale per le disposizioni relative alla caratterizzazione e alle avvertenze attualmente riportate nella sezione 4 dell'OTab (art. 11-16) e lascia al Consiglio federale la facoltà di continuare a regolamentarle. La normativa a livello di ordinanza sarà in parte identica a quella presente nell'OTab. Gli imballaggi di prodotti del tabacco dovranno in particolare recare la denominazione specifica, la designazione della ditta, il Paese di produzione e le avvertenze.
72 Cfr. art. 16a–16e LOTC.