Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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Inoltre è prevista l'introduzione di un'indicazione obbligatoria aggiuntiva a livello di ordinanza di applicazione, ossia la menzione sull'imballaggio dei principali ingredienti contenuti nel prodotto del tabacco. L'obiettivo è quello di consentire al consumatore di informarsi facilmente e rapidamente sulla composizione dei prodotti che utilizza, di permettergli di rilevare la presenza di eventuali sostanze allergeniche e di confrontare i diversi prodotti presenti sul mercato. Questa procedura è applicabile a vari altri prodotti, come le derrate alimentari e i cosmetici, e ad alcune condizioni anche ai prodotti del tabacco. Tuttavia, verrà presa in considerazione l’evoluzione europea e internazionale in materia per evitare di ostacolare inutilmente il commercio.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina la posizione, la forma e la lingua di tali indicazioni

Secondo il capoverso 3, sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM)73 che regolano le indicazioni di provenienza. Si tratta dell’articolo 47 seg. LPM. Un fabbricante, qualora voglia utilizzare per i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della LPM la designazione «Svizzera» o altre indicazioni di provenienza inerenti alla Svizzera, deve soddisfare i criteri di provenienza precisati nella LPM. Sebbene non esplicitamente indicato nella LPTab, la LPM si applica anche alla pubblicità. Le autorità di esecuzione della LPTab garantiscono l'osservanza di questi criteri nel quadro del controllo della conformità dei prodotti e della pubblicità. Per l’indicazione del Paese di produzione, un obbligo che sarà previsto nell’ordinanza di applicazione, saranno applicabili i criteri stabiliti nella LPTab.

Art. 8 Pacchetti di sigarette

Come finora le sigarette devono essere consegnate in pacchetti con una dimensione minima, per evitare l’elusione delle disposizioni inerenti etichettatura e avvertenze. Inoltre, ciò garantisce che in Svizzera non siano disponibili i «mini-pacchetti» da dieci sigarette, che dato il costo ridotto sono particolarmente attraenti per i giovani. L’ordinanza prevede, come finora, un numero minimo di 20 sigarette per pacchetto.

Sezione 3 Limitazioni all'immissione in commercio

Art. 9 Divieto di determinati prodotti del tabacco per uso orale

A livello di contenuti, il divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale (ad es. lo snus) in vigore in Svizzera dal 1995 resta invariato a livello di contenuto rispetto al diritto vigente. Riguardo alla formulazione, il divieto della loro «immissione in commercio» sostituisce quello dell'importazione e della consegna, per cui viene eliminata la differenza presente nell'articolo 5 capoverso 1 OTab tra la versione francese, che menziona la «vente», e le versioni tedesca e italiana che parlano invece di «consegna». La definizione dei prodotti per uso orale che figurava in un secondo capoverso è ora integrata nel primo capoverso. Nella versione francese il termine «particules fines» viene sostituito da «granulat fin», che corrisponde meglio all’espressione tedesca «feinkörnigen Granulat» e, al contempo, evita una confusione con «Feinpartikeln» (particelle di polveri fini), termine

73 RS 232.11