Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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Art. 10 Notifica di prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 prima della

consegna

Per i prodotti nuovi realizzati a partire da altri prodotti di base, come per i prodotti senza tabacco (ad es. le sigarette alle erbe), vige un obbligo di notifica, per cui i distributori di tali prodotti sono tenuti a informare la Confederazione sul loro prodotto (cpv. 1). Questa notifica non deve avvenire prima d'importare il prodotto, ma solo prima di predisporne la consegna ai consumatori. Tale obbligo di notifica viene ripreso dal diritto vigente ed esteso anche ai nuovi prodotti senza tabacco utilizzati come prodotti del tabacco che liberano sostanze contenenti nicotina destinate a essere inalate (e-sigarette). La notifica è motivata dal fatto che piante diverse dal tabacco o i rispettivi liquidi presenti in prodotti da inalare potrebbero contenere sostanze altamente tossiche. La notifica consente all'autorità federale di constatarlo senza indugio e di intervenire discutendone con l'azienda notificante o tramite l'attuazione cantonale.

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'obbligo nei contenuti, precisando che s'intende realizzare questa notifica nel modo più semplice possibile per i distributori e in forma elettronica.

Art. 11 Limitazioni all'importazione per prodotti a uso personale

Al fine di ridurre i rischi per la salute dei consumatori e di assicurare un'esecuzione uniforme della legge da parte delle dogane, il Consiglio federale è abilitato a limitare la quantità di prodotti del tabacco non conformi alla legge che un utilizzatore può importare per il suo consumo personale. Questo nuovo capoverso è rilevante per i prodotti la cui commercializzazione è vietata in Svizzera (ad es. lo snus), ma che possono comunque essere importati dai consumatori per il loro proprio consumo. Peraltro, un limite chiaramente definito della quantità di prodotti importabile per il consumo proprio del destinatario facilita l'applicazione della legislazione alla frontiera.

Art. 12 Obbligo successivo all'immissione in commercio

Chi constata di aver immesso in commercio un prodotto che può costituire un pericolo inatteso per la salute, deve garantire che i consumatori siano danneggiati il meno possibile (cpv. 1). Se vi è motivo di ritenere che un prodotto del tabacco immesso in commercio comporti un simile pericolo, il distributore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori. I prodotti del tabacco interessati devono essere ritirati immediatamente dal commercio qualora altri provvedimenti a tutela dei consumatori dovessero rivelarsi insufficienti. Il Consiglio federale può prevedere nell'ordinanza di esecuzione un obbligo di notifica affinché le autorità preposte, ossia il Laboratorio cantonale competente e l'Ufficio federale della sanità pubblica, vengano informate in caso di emergenza (cpv. 2).