Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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materia di pubblicità per i prodotti del tabacco e mantiene il suo significato. Anche in questo caso il TF ha stimato che limitare la pubblicità per i prodotti del tabacco, all'aperto o su suolo privato visibile da spazi pubblici, è una misura atta a limitare il consumo di questi articoli, e quindi proporzionale. Infine, per quanto concerne l'essenza delle libertà invocate, il TF è giunto alla conclusione che la misura non limitava – se non in maniera molto parziale – la possibilità per i ricorrenti di pubblicizzare i loro prodotti e non ne impediva la commercializzazione.

In linea generale, queste considerazioni possono essere applicate per analogia anche agli ambiti della promozione delle vendite e della sponsorizzazione, miranti anch'essi ad aumentare il consumo di un prodotto.

Art. 13 Pubblicità

L'articolo 13 disciplina le limitazioni alla pubblicità, segnatamente il contenuto e la forma del divieto pubblicitario, i supporti che non possono essere utilizzati e i luoghi in cui la pubblicità non è autorizzata. Quest’articolo riguarda la pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con il prodotto del tabacco consumato, come le pipe, le pipe ad acqua o gli apparecchi che servono a dispensare ricariche di sigarette elettroniche86.

La lettera a disciplina i divieti delle forme pubblicitarie. La pubblicità è vietata quando si rivolge specificamente ai minorenni (n. 1). Essa non deve suggerire alcun effetto benefico sulla salute derivante dal consumo di prodotti del tabacco. Poiché la nocività di tali prodotti è riconosciuta, sarebbe ingannevole sostenere il contrario in una pubblicità. Inoltre, la pubblicità non può idealizzare il consumo di prodotti del tabacco associandovi sentimenti positivi quali il successo, la salute o la giovinezza (n. 2).

Secondo il numero 3, la pubblicità è ugualmente vietata se svolta sulla base di confronti di prezzi o attraverso promesse di regali o altre agevolazioni. Simili offerte tendono infatti a favorire il consumo dei prodotti del tabacco. Occorre inoltre evitare che i prodotti del tabacco vengano utilizzati per attirare il consumatore in un commercio specifico (politica per attirare il cliente).

La lettera b disciplina le limitazioni pubblicitarie su diversi oggetti al fine di moderare la presenza generalizzata del tabacco e della pubblicità per i prodotti del tabacco nella vita quotidiana.

– Il numero 1 vieta la pubblicità degli oggetti d'uso che non hanno alcun rapporto con il tabacco. Inoltre, esso riprende il diritto vigente, vietando la pubblicità rivolta espressamente ai giovani (art. 18 lett. b, c e d OTab, sul materiale scolastico (cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc.), sugli oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani, come magliette, cappellini, banderuole, palloni da spiaggia e sui giocattoli. Tuttavia, il campo d'applicazione di tale divieto viene esteso anche ad altri oggetti d'uso, come gli ombrelloni, e viene tolta la limitazione destinata ai giovani. La nozione di oggetto d'uso va quindi intesa in senso più ampio rispetto a quella utilizzata nella LDerr. È autorizzata esclusivamente la pubblicità sugli oggetti d'uso che hanno un rapporto diretto con il tabacco, come i portacenere, i curapipe o i tagliasigari.

86 V. commento all'art. 2 cpv. 1 al p. 2.1.