Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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2.3 Capitolo 3 Limitazioni alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione
Considerazioni generali sulla costituzionalità
Scopo della pubblicità, della promozione delle vendite e della sponsorizzazione è far conoscere un'azienda, una marca o un prodotto al fine di aumentarne la vendita e il consumo e i profitti dell'azienda. I prodotti del tabacco non sfuggono a tale regola. È stato dimostrato che la pubblicità influisce sul consumo di tabacco. Ciò nonostante il tabacco continua a essere un prodotto legale e il Consiglio federale ritiene che il divieto totale della pubblicità sarebbe un intervento sproporzionato.
Per ridurre il consumo di prodotti del tabacco al fine di proteggere la salute pubblica la nuova legge prevede varie limitazioni in materia di pubblicità. Sebbene queste possano limitare alcuni diritti fondamentali, come la libertà d'opinione e d'informazione (art. 16 Cost.), la libertà dei media (art. 17 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.), l'articolo 36 Cost. autorizza la restrizione di tali diritti fondamentali a determinate condizioni. Sono segnatamente necessari una base legale, un interesse pubblico preponderante e il rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, l'essenza dei diritti fondamentali è intangibile.
In una causa in materia di pubblicità affissionale, il TF ha dichiarato costituzionale il divieto di pubblicità per il tabacco mediante affissione visibile dal suolo pubblico82. Nella sua decisione il Tribunale federale ha ricordato in particolare che secondo la giurisprudenza, l'affissione a scopo commerciale non rientra in linea di principio nell'ambito della protezione della libertà di stampa e della libertà d'opinione e d'informazione. Solo le opinioni basate sulle idee godono della protezione concessa a tali libertà costituzionali: ogni espressione che miri a scopi commerciali entra invece nell'ambito di applicazione della libertà economica».
Per quanto riguarda la libertà economica, sancita agli articoli 27 e 94 Cost., l'attività protetta deve essere «lucrativa», deve cioè essere volta alla produzione di un guadagno o di un reddito. Si tratta quindi di qualsiasi attività economica esercitata a titolo dipendente o indipendente. Inoltre, la giurisprudenza svizzera ammette che la libertà economica preveda tra le altre cose il diritto di fare pubblicità per merci o servizi83.
Nella suddetta causa in materia di pubblicità affissionale, il TF ha esaminato le contestazioni sollevate dai ricorrenti in merito alla libertà economica anche alla luce delle condizioni dell'articolo 36 Cost. Per ciò che concerne l'interesse pubblico, il TF ha stimato che la protezione della salute della popolazione costituisce senza ombra di dubbio un obiettivo d'interesse pubblico che giustifica la limitazione di diritti fondamentali quali la libertà economica84. Riguardo alla condizione di proporzionalità, il TF ha ricordato da un lato le considerazioni del Consiglio federale concernenti la modifica della legge sull'alcol secondo le quali «Eppure lo scopo precipuo di ogni pubblicità è proprio quello di promuovere la vendita ed aumentare la cifra d'affari: non si spenderebbero certo miliardi di franchi ogni anno a fini pubblicitari se questo preciso scopo non fosse conseguito.»85 Tale argomento è valido anche in
82 DTF 128 I 295
83 DTF 118 Ib 356, cons. 4c.
84 DTF 128 I 295, cons. 5b, bb.
85 FF 1979 I 78