Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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breve periodo di tempo e in un luogo determinato). Con ciò si mira alle promozioni svolte in occasione di festival, concerti e altre manifestazioni. Non sarà più autorizzata la vendita di sigarette e di altri prodotti del tabacco a prezzi preferenziali da parte di hostess che si avvicinano direttamente ai partecipanti delle manifestazioni o li attirano negli stand collocati all'interno dell'area di un festival.
Ai sensi dell’articolo 118 capoverso 2 Cost., la Confederazione può emanare limitazioni alla promozione delle vendite dei prodotti del tabacco. Sono escluse solo le misure deroganti al principio della libertà economica che non sono previste dalla Costituzione federale o sono fondate su regalìe cantonali (art. 94 cpv. 4 Cost.). Tuttavia, secondo l'articolo 36 Cost., la restrizione della libertà economica (art. 27 Cost.) derivante dal divieto di promozione della vendita dei prodotti del tabacco è ammissibile in quanto giustificata da un interesse pubblico (protezione della salute pubblica).
Con la prevista limitazione del divieto di concedere sconti, il principio di proporzionalità è rispettato sul piano dell'idoneità, della necessità e della proporzionalità in senso stretto. Non si tratta quindi di una misura generale, valida per tutte le situazioni, ma di una restrizione applicabile unicamente in determinate situazioni o per specifici gruppi di persone. In tal modo si mira a impedire l'incoraggiamento al consumo attraverso azioni aggressive di marketing.
Inoltre, l'industria del tabacco rimane libera di fissare i prezzi di tali prodotti. Il presente avamprogetto non prevede l'applicazione di un prezzo di vendita minimo e non intralcia quindi in alcun modo il meccanismo di formazione dei prezzi. Inoltre, lasciando fluttuare la domanda e l'offerta, il mercato non viene né ostacolato né sostituito e queste limitazioni non provocano un trasferimento della domanda verso altri prodotti.
Non viene invece limitata la promozione delle vendite destinata alle persone attive nel settore, come i gestori di tabaccherie.
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD), che conosce i prezzi di vendita ufficiali per l'imposizione ma non i prezzi correnti nei vari punti vendita potrebbe mettere a disposizione dei Cantoni i propri dati ai fini dell’applicazione della legge.
Art. 15 Sponsorizzazione
La sponsorizzazione di manifestazioni da parte dei fabbricanti di tabacco è un'attività che consente di dare un'immagine positiva ai loro prodotti. I Cantoni di Soletta e del Vallese hanno già previsto limitazioni alla sponsorizzazione connessa ai prodotti del tabacco (stato al 01.05.2014). Il presente avamprogetto propone una limitazione della sponsorizzazione che riprende quella definita nella direttiva europea 2003/33/CE, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di pubblicità e di sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco89. Esso prevede quindi che la sponsorizzazione sia vietata per attività e manifestazioni che si svolgono in Svizzera e hanno carattere internazionale nonché per le persone che si esibiscono in occasione di tali eventi
89 Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco GU L 152 del 20 giugno 2003 pag. 16 seg.