Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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– Il numero 2 vieta la pubblicità su superfici interne o esterne di mezzi di tra-

sporto pubblici.

– Il numero 3 vieta d'ora in poi la pubblicità nelle pubblicazioni a mezzo

stampa quali quotidiani, riviste, ecc. Se finora tale divieto riguardava soltanto quotidiani, riviste o altre pubblicazioni destinate principalmente ai giovani (art. 18 lett. b OTab), esso verrà esteso a tutte le altre pubblicazioni a mezzo stampa, ad eccezione di quelle rivolte a persone attive nel settore del tabacco (v. cpv. 2 lett. b) e a quelle provenienti dall'estero non destinate principalmente al mercato svizzero (v. cpv. 2 lett. a).

– Il numero 4 disciplina in maniera uniforme la pubblicità su manifesti o qual-

siasi altra forma di pubblicità all'aperto visibile da spazi pubblici. Rientrano in tale ambito anche i numerosi manifesti affissi sugli immobili privati ma visibili dal suolo pubblico. Attualmente la maggior parte dei Cantoni ha già legiferato in materia. 15 Cantoni hanno imposto il divieto di affissione in spazi pubblici (stato al 1.5.2014), quattordici dei quali hanno vietato i manifesti visibili da spazi pubblici. Le insegne luminose dei negozi che vendono prodotti del tabacco non rientrano in questa disposizione, contrariamente alle insegne pubblicitarie luminose a favore di una marca specifica di prodotti del tabacco.

– Il numero 5 riprende il divieto di pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del

tabacco introdotta nel 1964 dalla LRTV. Tale ambito rimane invariato.

– Il numero 6 disciplina i contenuti pubblicitari inviati per posta o diffusi tra-

mite media elettronici (ad es. siti Internet, posta elettronica, applicazioni per telefoni cellulari, film DVD o film su Internet e giochi per computer). Al riguardo si constata peraltro che la pubblicità si sta sviluppando sempre più nell'ambito dei media elettronici. La pubblicità non soggetta a divieto, quella cioè inviata direttamente a consumatori di prodotti del tabacco maggiorenni (ad es. mediante posta, posta elettronica, SMS, MMS, ecc.), deve essere assoggettata agli stessi principi che disciplinano la pubblicità «classica». Pertanto, una pubblicità per un prodotto del tabacco inviata mediante telefono cellulare o via Internet (purché si tratti di un sito «domiciliato» in Svizzera) deve essere conforme agli stessi requisiti di cui all'articolo 13 lettera a. Tali forme pubblicitarie sono comunque autorizzate se inviate direttamente a consumatori maggiorenni.

– Il numero 7 disciplina la pubblicità dei prodotti del tabacco negli spot altri

annunci pubblicitari nei cinema. Finora tale materia era regolamentata a livello cantonale. Quattro Cantoni hanno già emanato un divieto al riguardo. La sua estensione all'intera Svizzera consentirà di ottenere un disciplinamento uniforme.

La lettera c disciplina le limitazioni pubblicitarie nei luoghi, definendo pertanto gli spazi in cui è vietata la pubblicità per i prodotti del tabacco.

– Il numero 1 prevede un divieto negli spazi interni di edifici o di parti di edi-

fici destinati a uso pubblico, e nelle aree connesse, come gli edifici amministrativi, le stazioni, gli ospedali o i centri commerciali.

– Il numero 2 vieta la pubblicità nei campi sportivi e in occasione di manife-

stazioni sportive. In materia di manifestazioni sportive, il numero 2 riprende la normativa vigente (art. 18 lett. g OTab), ma senza più limitarne il campo