Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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(cpv. 1). Per sponsorizzazione si intende qualsiasi tipo di contributo a una manifestazione, o attività nonché ogni tipo di sostegno offerto a persone singole allo scopo o con l'effetto diretto o indiretto di promuovere il consumo di prodotti del tabacco (art. 3 lett. c).
Tali attività o manifestazioni sono in particolare quelle che si svolgono in parte all'estero (cpv. 1, lett. a, n. 1) o che hanno ulteriori effetti transfrontalieri (cpv. 1, lett. a, n. 2), segnatamente attraverso la ritrasmissione o la diffusione ufficiale in uno o più Paesi a mezzo televisione, radio o Internet, quando per tale manifestazione viene fatta pubblicità anche all'estero, o se un organizzatore estero distribuisce inviti ai suoi clienti o a terzi. Non rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione i filmati brevi o le fotografie diffuse su Internet da privati.
Questo divieto concerne anche le persone che si esibiscono nell'ambito di manifestazioni o delle attività internazionali e che non possono essere sponsorizzate, come i sportivi, i musicisti e altri artisti. Il pubblico non rientra ovviamente in tale disposizione.
Il capoverso 2 chiarisce che il divieto riguarda anche la parte passiva di una sponsorizzazione. In tal modo non solo è vietato sponsorizzare un evento, un'attività o l'esibizione di una persona ai sensi del capoverso 1, ma anche il fatto di accettare i vantaggi che scaturiscono dalla sponsorizzazione.
La sponsorizzazione radiofonica e televisiva rimane vietata (art. 12 cpv.. 4 LRTV).
Art. 16 Avvertenza
L'articolo 16 prevede che le pubblicità e i riferimenti a sponsorizzazioni connesse ai prodotti del tabacco devono recare un'avvertenza di cui all'articolo 7.
I maggiori fabbricanti di sigarette integrano già di loro spontanea volontà avvertenze nelle pubblicità per il tabacco. Pertanto, il fatto di sancire questa esigenza nella legge consacra la pratica corrente. Tutte le pubblicità autorizzate saranno pertanto interessate da questa disposizione.
Viceversa, riguardo alla sponsorizzazione occorrerà ancora precisare le circostanze nelle quali sarà sensato apporre un'avvertenza e quelle in cui un simile provvedimento appare invece sproporzionato. Il Consiglio federale potrà così prevedere eccezioni per determinati riferimenti a sponsorizzazioni (cpv. 2).
Art. 17 Ulteriori limitazioni cantonali
Analogamente a quanto avviene nella legislazione federale sul fumo passivo, i Cantoni hanno la competenza di emanare ulteriori misure rispetto a quelle contenute nell’avamprogetto. La LPTab fissa una soglia di protezione minima in materia di pubblicità, promozione delle vendite e sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco.
In tema di sponsorizzazione, due Cantoni (VS e SO) hanno già introdotto delle regole che vanno al di là di quanto previsto LPTab nel presente avamprogetto (stato al 1.5.2014). In virtù dell'articolo 17, queste regolamentazioni cantonali non dovranno essere modificate e conserveranno la loro piena validità.