Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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2.4 Capitolo 4 Consegna a minorenni e da parte di minorenni e test d'acquisto

Art. 18 Consegna a minorenni e da parte di minorenni

Grazie a questa nuova disposizione, la consegna di prodotti del tabacco ai minorenni viene disciplinata e vietata in maniera uniforme in tutta la Svizzera (cpv. 1). Il diritto federale viene in tal modo adeguato alla linea scelta dai 21 Cantoni che hanno già stabilito un limite d'età. Anche la consegna di prodotti del tabacco da parte di minorenni è vietata. È in effetti assurdo che un minorenne possa consegnare un prodotto che per legge non può procurarsi. Il termine «consegna» a minorenni è stato ripreso dal disegno di legge federale sul commercio di bevande alcoliche, nel quale con questo concetto non si intende soltanto la vendita ma anche la consegna a titolo gratuito.

È altresì vietato cedere a terzi prodotti del tabacco con l'intento di aggirare le restrizioni previste dal limite d'età. Le persone maggiorenni non sono quindi autorizzate ad acquistare sigarette per consegnarle a un minore (cpv. 2). Non rientra peraltro nel campo di questo capoverso la consegna di sigarette in ambito familiare, ad esempio la consegna di sigarette da parte dei genitori ai figli minorenni o tra amici minorenni.

Al fine di ribadire chiaramente la normativa sia ai minorenni sia ai venditori, il divieto di consegna ai minorenni deve essere esposto in maniera visibile e leggibile in ogni punto vendita (cpv. 3).

In linea di principio, i prodotti del tabacco possono essere venduti in distributori automatici. I gestori di tali distributori che consentono questa forma di acquisto sono tenuti a fare in modo che i minorenni non possano procurarsi prodotti del tabacco da loro offerti. Qualsiasi sia il mezzo tecnico utilizzato (ad es. sistema funzionante con carta d'identità), essi devono essere in grado di impedire ai minorenni di utilizzare i distributori automatici per aggirare il divieto di vendita (cpv. 4).

Art. 19 Test d'acquisto

Il presente avamprogetto introduce la possibilità per le autorità cantonali di esecuzione di effettuare test d'acquisto (cpv. 1), e consente l'utilizzo dei relativi risultati nell'ambito di procedimenti penali e amministrativi solo se sono soddisfatte determinate condizioni (cpv. 2). Parallelamente al divieto di consegna ai minorenni sancito all'articolo 18, questa misura permette di controllare il suo rispetto presso i commerci al dettaglio e, se necessario, d'intervenire. Si tratta in sostanza di incaricare minori, che non hanno ancora raggiunto il limite d'età richiesto per l'acquisto di prodotti del tabacco, di provare ad acquistare questi articoli in diversi punti vendita. In linea di principio qualsiasi privato, sia esso un’organizzazione o un individuo, ha il diritto di effettuare test d’acquisto. Le infrazioni riscontrate possono essere denunciate, pertanto non è necessario creare una base legale specifica a tal scopo. Tuttavia risulta problematico stabilire se le autorità hanno il diritto di rivolgersi a giovani o privati per realizzare test d’acquisto. Dato che di fatto le autorità non hanno la possibilità di effettuare per proprio conto test d'acquisto, esse non hanno altra scelta che affidare tale compito a dei giovani.

I risultati dei test d'acquisto possono essere utilizzati a condizione che il loro svolgimento – sia che venga condotto da parte di autorità ufficiali o da privati – corri-