Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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sponda a requisiti minimi precisi, stabiliti nell'interesse di tutte le persone coinvolte (cpv. 2). La disposizione proposta nell’avamprogetto deve quindi poter garantire la protezione dei giovani coinvolti e i diritti del venditore. In caso d'infrazione, può essere perseguita soltanto l'azienda e non il venditore stesso. Spetta all'azienda farsi carico della responsabilità in caso d'infrazioni e formare il proprio personale al fine di evitarle.

Il Consiglio federale stabilirà per via d'ordinanza le disposizioni necessarie all'attuazione dei test d'acquisto (cpv. 3). Allo scopo di proteggere i minorenni coinvolti nello svolgimento dei test d'acquisto il Consiglio federale determinerà segnatamente quali criteri attitudinali devono soddisfare i minorenni e in che misura devono essere informati in anticipo sulle possibili conseguenze della loro partecipazione, e fisserà le condizioni che consentono di garantire l'anonimato dei partecipanti al test. Trattandosi della protezione delle persone sottoposte a test, il Consiglio federale stabilirà in particolare come i giovani dovranno essere istruiti dalle organizzazioni specializzate o dalle autorità prima di svolgere questa attività. È altresì tenuto a stabilire quando e in che misura è necessario comunicare i punti vendita coinvolti circa i risultati dei test.

Questa disposizione è ripresa dal disegno di revisione della legge federale sul commercio di bevande alcoliche90, al momento all'esame del Parlamento (stato al 1.5.2014). Soltanto la versione francese del capoverso 2 lettera f, mutuata dal tedesco, se ne discosta.

2.5 Capitolo 5 Obblighi di notifica

Gli articoli 20 e 21 riguardano gli obblighi di notifica alla Confederazione della composizione dei prodotti e le spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco. L'obbligo di notifica della composizione dei prodotti viene ripreso dal diritto vigente (art. 20) e funge da fonte informativa per le autorità federali e l'opinione pubblica in merito agli additivi del tabacco utilizzati91. D'ora in poi è richiesta anche una notifica annuale delle spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco (art. 21).

In vista dell'attuazione tecnica di questi obblighi di notifica si punta a una soluzione elettronica quanto più semplice possibile. La Svizzera esaminerà la possibilità di aderire a un sistema di notifica della composizione dei prodotti del tabacco istituito dai Paesi membri dell'UE92. Qualora questa strada non fosse percorribile per la composizione dei prodotti, la Confederazione può ricorrere alla Piattaforma di applicazioni protezione dei consumatori dell’UFSP creata negli anni 2012-2014. Questa infrastruttura tecnica consente di acquisire informazioni su sostanze e prodotti nonché sui rispettivi requisiti, in modo che la Confederazione disponga all'occorrenza di una propria soluzione tecnica che dovrebbe tuttavia essere

90 FF 2012 1219

91 Art. 10 OTab

92 Electronic Model Tobacco Control (EMTOC), Website der niederländischen Gesundheits–und Verbraucherschutzbehörden RIVM, http://www.rivm.nl/en/Topics/T/Tobacco/EMTOC