Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
opportunamente adeguata. Le basi in materia di protezione dei dati per questa soluzione saranno definite a livello di ordinanza.
Art. 20 Notifica della composizione dei prodotti
In questa disposizione viene ribadito l'obbligo di notifica per i distributori di prodotti del tabacco, i quali sono tenuti a comunicare la composizione dei prodotti (cpv. 1). Quest'obbligo, introdotto nel 2005 con la nuova ordinanza sul tabacco, informa l'UFSP sulle sostanze utilizzate nei prodotti del tabacco. L'Ufficio valuta gli eventuali rischi e informa i consumatori. Il Consiglio federale definisce concretamente il volume dei dati da notificare come pure le modalità per la presentazione (cpv. 2). Come finora è previsto che la notifica avvenga per via telematica e che sia consentito l'uso del formato comune nell'UE. La notifica deve inoltre essere effettuata in modo da tutelare i segreti di fabbricazione, per esempio evitando di rivelare il profilo aromatico. L'UFSP pubblicherà su Internet le informazioni ricevute (cpv. 3). Nel 2014 l'UE ha introdotto, nell'ambito della nuova direttiva sui prodotti del tabacco93, un sistema di segnalazione elettronico per semplificare i processi di acquisizione di queste informazioni. Conformemente alla prassi corrente, questo sistema di segnalazione dell'UE è accettato anche in Svizzera. Resta ancora da vedere in che modo il nostro Paese potrà aderire a questo sistema.
Art. 21 Notifica delle spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle
vendite e la sponsorizzazione
I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco devono notificare annualmente l'ammontare delle spese sostenute per il marketing del tabacco al competente ufficio federale (cpv. 1). Questa misura è intesa a fornire all'ufficio federale i fondamenti necessari per poter valutare meglio la portata della pubblicità a favore del tabacco e soddisfa i requisiti della Convenzione quadro dell’OMS. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale specificherà nelle disposizioni esecutive i dati da inoltrare (ad es. dati sui contenuti pubblicitari, sui tipi di media e il loro collocamento nonché l'identità delle aziende coinvolte). L'UFSP pubblicherà su Internet i dati in forma anonima (nessuna designazione della ditta o marchio) al fine di tutelare i segreti aziendali (cpv. 3). Ciò dovrebbe garantire un’informazione trasparente del pubblico sulle attività di marketing. La pubblicazione abbraccia l'intero mercato svizzero e raggruppa i dati secondo i metodi di marketing consentiti. La statistica dovrebbe comprendere, ad esempio, le spese complessive in franchi svizzeri sostenute durante un determinato anno per le attività di pubblicità (segnatamente al punto di vendita, tramite posta o e-mail), promozione delle vendite (in particolare, tra persone attive nel settore del tabacco) e sponsorizzazione (di eventi nazionali).
93 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi, che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29 aprile 2014, pag. 1–38.