Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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2.6 Capitolo 6 Esecuzione
Sezione 1 Confederazione
Art. 22 Compiti esecutivi
Alla Confederazione spetta il controllo dei prodotti del tabacco lungo i confini nazionali al momento dell'importazione (cpv. 1 lett. a). Questo compito è svolto dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Si rinuncia ad autorizzare espressamente il Consiglio federale a trasferire compiti esecutivi all'AFD in quanto si tratta di un'ovvietà: l'articolo 8 della legge del 31 marzo 199794 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione conferisce già al Consiglio federale un'ampia autonomia nell'organizzare l'Amministrazione in maniera razionale.
La Confederazione è inoltre competente per i compiti attribuitigli per legge, come l'acquisizione delle informazioni notificate secondo gli articoli 20 e 21 (cpv. 1 lett. b). Questo compito viene assunto dall'UFSP.
In casi particolari la Confederazione può delegare le analisi di laboratorio ai Cantoni, ovvero ai laboratori cantonali (cpv. 2). Ciò può verificarsi quando il personale doganale competente non riesce a stabilire in loco la conformità legale di un prodotto, e quando i valori massimi di nocività del catrame devono essere verificati mediante analisi di laboratorio. In casi simili, l'autorità di esecuzione cantonale che riceve il campione del prodotto da analizzare è anche autorizzata a decidere le misure da adottare. Tale decisione rimane formalmente di competenza cantonale, anche se presa su un prodotto importato. Contro di essa è possibile fare ricorso secondo il diritto cantonale. In caso di eventuali infrazioni alla LPTab, i Cantoni avviano un procedimento penale (art. 42).
Art. 23 Vigilanza e coordinamento
Come accaduto finora, la Confederazione, concretamente l'UFSP, è tenuta a vigilare sull'esecuzione delle disposizioni di legge da parte dei Cantoni (cpv. 1). Inoltre, qualora necessario, essa esercita una funzione di coordinamento. In particolare, può richiedere ai Cantoni misure volte a unificare l'esecuzione e obbligarli a informarla sulle rispettive misure esecutive adottate (cpv. 2 lett. a e b). La garanzia di uniformità di esecuzione è ad esempio auspicabile nel caso in cui i Cantoni valutino in modo diverso la liceità di un prodotto o della relativa pubblicità e, pertanto, si verificasse una disparità di trattamento.
Nell'attuazione dei compiti esecutivi deve comunque essere garantita ai Cantoni, nei limiti del possibile, un'ampia libertà di azione. Occorre tenere debitamente conto dell'autonomia organizzativa dei Cantoni
Art. 24 Rilevazioni e studi scientifici
Questa disposizione riprende l'articolo 41 nLDerr. Per acquisire maggiori conoscenze sulle condizioni di mercato la Confederazione può condurre indagini per proprio conto. Attualmente ciò si verifica in particolare nell'ambito della ricerca dell'Amministrazione federale sulle sostanze combinate. Ne è un esempio il cosiddetto Monito-