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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo dellʼimportazione e del transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi RU 2015
Allegato 4 (art. 7)
Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari
I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo gli articoli 7, 29 e 76 OITE-PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati sanitari:
Fonte valido dal valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011
per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di
sottoprodotti di origine animale per lʼalimentazione di animali
da pelliccia secondo lʼallegato XV del regolamento (UE)
n. 142/20119.
2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011
origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per
animali da compagnia secondo lʼallegato XV del regolamento
(UE) n. 142/2011.
3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011
origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o
da utilizzare come campioni commerciali secondo lʼallegato XV
del regolamento (UE) n. 142/2011.
4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011
destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi
esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV del
regolamento (UE) n. 142/2011.
5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011
non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla
catena dei mangimi secondo lʼallegato XV del regolamento
(UE) n. 142/2011.
6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011
non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o
per usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV
del regolamento (UE) n. 142/2011.
7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dellʼimpor- 4.3.2011
tatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa
la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la
farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la
farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per
mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo lʼalle-
9Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE)
n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.