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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo dellʼimportazione e del transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi RU 2015
Allegato 6 (art. 9)
Requisiti per le stazioni di quarantena
1La stazione di quarantena deve:
a. essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;
b. essere sufficientemente lontana da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizoozie in questione; e
c. disporre di un sistema sufficiente di controllo degli animali.
2Essa deve disporre:
a. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, lʼapprovvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e lʼarea destinata allʼapprovvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare;
b. di locali sufficientemente ampi, compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;
c. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;
d. dei servizi di unʼazienda situata nelle vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;
e. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES con i posti dʼispezione frontalieri e le autorità veterinarie competenti; e
f. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.