Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 11 pagine

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L’avamprogetto non ha inoltre ripercussioni né sui Cantoni e Comuni, né sull’economia svizzera, la società o l’ambiente.

4 Costituzionalità e legalità

La LSIC si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19994 (Cost.). L’articolo 54 capoverso 1 Cost. prevede la competenza materiale della Confederazione per quanto riguarda gli affari esteri e in tal modo disciplina le attività del servizio informazioni concernente l’estero. L’articolo 173 capoverso 2 Cost. dichiara inoltre l’Assemblea federale competente per tutte le questioni non attribuite ad altre autorità. In questo ambito si situa anche la presente revisione parziale della legge. Essa non supera il settore di compiti sancito dall’articolo 1 LSIC.

Le modifiche proposte nel quadro della presente revisione possono costituire un’ingerenza nei diritti fondamentali, ad esempio un’ingerenza nella sfera privata (art. 13 Cost.). In particolare l’autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.), in quanto elemento della sfera privata, tutela qualsiasi trattamento di dati (cfr. DTF 122 I 360).

A tenore dell’articolo 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla tutela dei diritti fondamentali di terzi e devono rispettare il principio della proporzionalità. Inoltre, non deve essere toccata l’essenza dei diritti fondamentali.

L’esercizio di ISAS, il cui esercizio pilota è attualmente disciplinato sotto forma di disposizione transitoria, sarà sancito in una legge formale, la LSIC. Sia l’acquisizione dei dati archiviati in detto sistema che il loro trattamento avviene sulla base della LSIC e riguarda le informazioni concernenti l’esterno rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.

L’interesse pubblico all’acquisizione e al trattamento dei dati è evidente e consiste nella protezione della sicurezza interna ed esterna. L’esistenza di un interesse pubblico legittimo è inconfutabile.

Per giudicare la proporzionalità di una regolamentazione occorre valutare se è adeguata e necessaria e se è ragionevolmente proporzionata allo scopo perseguito. La misura che consiste nel trattamento e nella conservazione di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza è adeguata a garantire la protezione della sicurezza interna ed esterna. Anche la necessità non può indubbiamente essere negata, poiché non è disponibile alcun mezzo meno rigoroso che consenta l’individuazione tempestiva di potenziali minacce per la sicurezza interna ed esterna.

Per tener conto del principio della proporzionalità, al momento del rilevamento in ISAS la rilevanza e l’esattezza dei dati personali viene valutata mediante un controllo interno della qualità. Nell’ambito di una valutazione periodica è verificata la necessità dei dati rilevati per l’adempimento dei compiti; i dati non più necessari sono cancellati. Inoltre, i diritti d’accesso ai dati e la durata di conservazione limitata sono disciplinati in maniera restrittiva.

4 RS 101