Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 11 pagine

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Cpv. 5

Diversi rapporti degli organi di vigilanza hanno mostrato quanto sia importante un controllo della qualità affidabile e strutturato per i dati del SIC. L’istituzione di un organo interno di controllo della qualità per quanto riguarda ISIS ha dato buoni risultati e sarà sancita anche a livello di legge. Analogamente a ISIS anche nell’ambito di ISAS si svolgeranno regolarmente corsi di formazione per garantire la qualità e la rilevanza delle informazioni trattate nel sistema. L’estensione dei controlli dovrà essere stabilita dal Consiglio federale (cfr. art. 6m cpv. 1 lett. c). Benché in ISAS siano trattate esclusivamente informazioni in materia di politica di sicurezza concernenti l’estero, è pensabile che nel sistema di analisi e di aggiornamento della situazione siano trattate anche informazioni su persone fisiche o giuridiche aventi domicilio/sede in Svizzera (per es. nel settore della proliferazione in relazione con affari d’esportazione). In questo caso le informazioni rilevate sono contrassegnate in modo particolare e sottostanno alle restrittive prescrizioni di trattamento dei dati della LMSI, vale a dire che occorre eseguire il controllo delle registrazioni previsto nell’articolo 29 capoverso 5 OSI-SIC e una valutazione globale periodica (cfr. art. 32 OSI-SIC). Ciò in vista della volontà del legislatore di assoggettare a un regime più severo il trattamento dei dati sui cittadini svizzeri.

Art. 6e (nuovo) Struttura

Cpv. 1

ISAS si compone di tre parti: un deposito dei documenti, in cui sono digitalizzate e archiviate le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza acquisite dal SIC o ricevute da quest’ultimo; il sistema di analisi e di aggiornamento della situazione che consente di accedere alle informazioni archiviate nel deposito dei documenti in cui queste sono strutturate in oggetti, relazioni e comunicazioni e completate da metadati; l’indice, che consente di accedere agli oggetti del sistema di analisi e di aggiornamento della situazione e a cui hanno accesso autorità esterne autorizzate (cfr. al riguardo il commento all’art. 6f).

Cpv. 2

Il SIC tratta sia le informazioni concernenti la Svizzera rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza (ISIS), sia quelle concernenti l’estero (ISAS). In considerazione delle diverse prescrizioni in materia di trattamento delle informazioni, queste due collezioni di dati continueranno a restare separate. Affinché il SIC possa svolgere il compito di analisi globale della minaccia (cfr. art. 3 cpv. 1), deve poter accedere rapidamente a tutti i sistemi d’informazione che contengono informazioni rilevanti per l’adempimento dei compiti. Questa particolare possibilità di analisi e valutazione è già descritta nell’articolo 6 OSI-SIC. Agli utenti che lo richiedono sono comunicati unicamente i dati relativi a una persona, a un’organizzazione o a un evento che complessivamente riceverebbero anche in caso di consultazione separata dei sistemi in questione.

Art. 6f (nuovo) Diritti d’accesso

Cpv. 1

Come già menzionato (cfr. il commento all’art. 6a cpv. 1), la fase pilota era limitata a una cerchia ristretta di utenti. Terminata la fase pilota, con l’introduzione del