Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 11 pagine
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nazionalità, luoghi d’origine, numeri telefonici, ditte e sedi. Sono inoltre rilevate informazioni concernenti eventi all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e in particolare rilevanti per l’analisi della situazione come luoghi, orari, azioni nonché persone, organizzazioni e istituzioni coinvolte. I dati possono essere registrati in ISAS sotto forma di testi, immagini, suoni oppure in altri formati adeguati. I documenti possono essere costituiti anche da una combinazione di questi formati.
Cpv. 2
Come accade in ISIS, anche in ISAS sono trattati dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione secondo la LPD. Per l’adempimento dei compiti il SIC deve continuamente ricorrere al trattamento di dati personali degni di particolare protezione, come ad esempio l’appartenenza religiosa dei terroristi di matrice fondamentalista. Allestisce e tratta profili della personalità, ad esempio per valutare la minaccia rappresentata da individui o gruppi di estremisti violenti.
Cpv. 3
In deroga alle consuete condizioni di protezione dei dati, il SIC deve poter conservare anche i dati riconosciuti inesatti e valutati di conseguenza. Per quanto riguarda la valutazione delle informazioni di intelligence, occorre sempre anche individuare attività di disinformazione e informazioni false. Simili informazioni lasciano intravvedere le intenzioni dei rispettivi produttori e fornitori. Una volta individuata, per scongiurare errori di valutazione la disinformazione o l’informazione falsa deve essere identificata in quanto tale e in quanto tale resa disponibile anche per il futuro, allo scopo di evitare errori di valutazione. Nell’ambito della collaborazione internazionale le informazioni riconosciute come false devono essere accessibili per poter valutare in maniera corretta la futura diffusione di altre informazioni false (per es. identificazione errata di una persona come membro di un gruppo terroristico) e se del caso reagire. I dati riconosciuti inesatti possono essere preziosi per valutare l’affidabilità, la lealtà o le intenzioni di una fonte umana o di un servizio partner.
Art. 6d (nuovo) Controllo della qualità
Cpv. 1
Il capoverso 1 definisce la valutazione d’entrata che il SIC esegue prima di ciascun rilevamento di dati. Sono determinanti l’esattezza e la rilevanza, vale a dire se una comunicazione è in relazione con i compiti legali del SIC (art. 1) e se non è da valutare come palesemente inesatta. Nel deposito dei documenti tale valutazione avviene non per i singoli dati personali di una comunicazione ma per la comunicazione nel suo complesso.
Cpv. 2
Il SIC provvede a una verifica regolare dei dati registrati in ISAS. I dati non più necessari all’adempimento dei compiti sono cancellati e archiviati secondo le direttive dell’Archivio federale (art. 6l).