Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 11 pagine

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sistema d’informazione ISAS tale limitazione può essere abolita e la cerchia di utenti può essere estesa a tutti i collaboratori del SIC incaricati del rilevamento, della consultazione, della valutazione e del controllo della qualità dei dati e che necessitano di un accesso per l’adempimento dei propri compiti legali. La cerchia di utenti interna al SIC coinciderà quindi con la cerchia di utenti della banca dati ISIS «Protezione dello Stato».

Cpv. 2

Affinché i collaboratori del SIC possano effettuare una consultazione trasversale (cfr. il commento all’art. 6e cpv. 2) di ISAS e ISIS, devono disporre in entrambi i sistemi dei relativi diritti d’accesso. Il risultato della ricerca contiene unicamente le indicazioni che sarebbero visualizzate anche in caso di una consultazione separata di ISIS o ISAS.

Cpv. 3

Gli utenti esterni hanno accesso unicamente all’indice e sono l’Ufficio federale di polizia e i servizi informazioni cantonali.

Art. 6g (nuovo) Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

Affinché il SIC possa adempiere il proprio compito, deve poter trasmettere i dati personali ad autorità politiche, ad autorità di perseguimento penale, giudiziarie o di sicurezza. La regolamentazione corrisponde in larga misura al diritto vigente (art. 17 LMSI). Le autorità interessate sono stabilite dal Consiglio federale.

Art. 6h (nuovo) Comunicazione di dati personali ad autorità estere

Il presente articolo riprende in larga misura le disposizioni di cui all’articolo 17 capoversi 3 e 4 LMSI. La legislazione in materia di protezione dei dati prevede di regola che i dati personali possono essere comunicati soltanto agli Stati che assicurano un livello di protezione dei dati paragonabile a quello svizzero (art. 6 cpv. 1 LPD; RS 235.1). Ciò escluderebbe la collaborazione del SIC con la maggioranza dei Paesi extraeuropei se nel singolo caso non potessero essere applicate le eccezioni restrittive di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati. Ciò impedirebbe al SIC l’accesso a importanti fonti informative proprio nelle regioni di crisi.

Già la LMSI definisce regolamentazioni speciali per la cooperazione in ambito informativo e la comunicazione di dati personali all'estero, che la LSIC qui riprende. Vi è inoltre una prassi consolidata accompagnata e controllata dagli organi di vigilanza (Vigilanza sulle attività informative del DDPS e prima del DFGP e Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali).

Il capoverso 3 lettera d concerne le richieste di nullaosta o clearing a favore di persone che all’estero intendono ottenere l’accesso a progetti, informazioni, impianti classificati ecc. Simili informazioni sono di regola nell’interesse della persona in questione che altrimenti non potrebbe assumere un posto di lavoro o svolgere un’attività commerciale.

Inoltre, occorre sempre considerare le condizioni della CEDU.