Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 11 pagine

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Sezione 6 (nuova): Protezione delle fonti, indennità e ricompense

Sezione 7 (nuova): Controllo

Sezione 8 (nuova): Disposizioni finali

Sezione 5 (nuova): Sistema d’informazione Sicurezza esterna (ISAS)

Art. 6a (nuovo) Organo responsabile

Cpv. 1

Per l’adempimento dei propri compiti legali secondo l’articolo 1 lettera a il SIC deve ricorrere al trattamento elettronico di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza. Dal 21 giugno 2010 ciò viene svolto da una cerchia limitata di utenti nel quadro dell’esercizio pilota ISAS sulla base dell’articolo 17a della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Con l’entrata in vigore della presente base legale la cerchia di utenti sarà estesa a tutte le persone che necessitano di un accesso per adempiere i propri compiti legali (cfr. il commento all’art. 6f qui di seguito).

Cpv. 2

Il detentore dei dati di ISAS è il SIC. È competente per il rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati, il trattamento delle richieste di informazioni e di rettifica, l’adempimento dei compiti di controllo e la garanzia della sicurezza informatica.

Art. 6b (nuovo) Scopo

Cpv. 1

In ISAS sono trattate informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza. Con «informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza» s’intendono eventi e sviluppi all’estero atti a minacciare l’autodeterminazione della Svizzera e i suoi fondamenti democratici e costituzionali nonché a cagionarle danni di carattere economico o di altro genere oppure atti a pregiudicare la capacità di agire delle sue autorità. Il trattamento di informazioni aventi relazioni con la Svizzera avviene nel sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS).

Cpv. 2

Le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza sono rilevate e trattate in ISAS. Sono analizzate principalmente all’attenzione dei dipartimenti e del Consiglio federale per ottenere una valutazione globale della situazione di minaccia. ISAS serve inoltre alla gestione di documenti su cui si basano le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e a documentare tali informazioni.

Art. 6c (nuovo) Contenuto

Cpv. 1

In ISAS sono trattate informazioni che servono all’identificazione di persone, aziende, organizzazioni e istituzioni, come nomi, cognomi, date di nascita, gindirizzi,