Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

 diritti d’accesso (collaboratori del SIC per il trattamento di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché l’Ufficio federale di polizia e gli organi cantonali incaricati della salvaguardia della sicurezza in Svizzera);

 comunicazione di dati personali ad autorità svizzere (per l’adempimento dei compiti secondo la LSIC);

 comunicazione di dati personali ad autorità estere (per la tutela degli interessi della persona in questione o di interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato ricevente);

 comunicazione di dati personali a terzi (per la tutela degli interessi della persona in questione oppure per sventare un pericolo grave immediato o per motivare una richiesta di informazioni);

 diritto di essere informati (diritto diretto di essere informati secondo gli articoli 8 e 9 LPD);

 durata di conservazione (durata necessaria o durata massima conformemente agli atti normativi emanati dal Consiglio federale);

 archiviazione (Archivio federale e SIC);

 disposizioni esecutive (Consiglio federale: competenza relativa al trattamento dei dati, autorizzazioni d’accesso, frequenza del controllo della qualità, durata di conservazione dei dati, cancellazione dei dati e disposizioni concernenti la sicurezza dei dati; DDPS: campi di dati).

2 Commento ai singoli articoli

I requisiti relativi alla densità normativa delle basi legali per la gestione di un sistema di trattamento automatizzato dei dati personali sono elevati [cfr. «Leitfaden für die Erarbeitung der Rechtsgrundlagen für den Betrieb eines Systems zur automatisierten Bearbeitung von Personendaten des Bundesamtes für Justiz», (Guida per l’elaborazione delle basi legali necessarie per gestire un sistema di trattamento dei dati personali, documento disponibile unicamente in tedesco)]3, ciò che comporta un’ampia regolamentazione del sistema d’informazione «Sicurezza esterna» in 14 nuovi articoli. Per questo motivo la presente revisione di legge ha costituito lo spunto per introdurre nella LSIC nuove suddivisioni, migliorandone la chiarezza. A livello materiale unicamente la nuova sezione 5 (Sistema d’informazione Sicurezza esterna) integra delle novità, per il resto sono riprese le regolamentazioni in vigore. La LSIC è ora suddivisa in 8 sezioni:

Sezione 1 (nuova): Compiti e organizzazione

Sezione 2 (nuova): Collaborazione

Sezione 3 (nuova): Trattamento dei dati personali

Sezione 4 (nuova): Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI

Sezione 5 (nuova): Sistema d’informazione Sicurezza esterna

3 <http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/legistik/leitf-rechtsgrundlagend.pdf>