Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la revisione totale della legge sull’IVA del 12 giugno 2009 (parte A della riforma dell’IVA o riforma dell’IVA 2010). Essa ha permesso di sgravare i contribuenti amministrativamente e fiscalmente. Non è stato invece possibile attuare la seconda parte della riforma dell’imposta sul valore aggiunto prevista dal Consiglio federale, ossia l’introduzione di un’aliquota unica e l’abolizione di gran parte delle esclusioni dall’imposta (parte B). Il 23 settembre 2013 il Parlamento ha concluso definitivamente la riforma dell’imposta sul valore aggiunto.

Dall’entrata in vigore della riforma dell’IVA nel 2010 si è visto che alcune normative necessitano di un adeguamento. Il Consiglio federale ha ripreso queste modifiche nel messaggio del 30 gennaio 20131 aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto (progetto concernente il modello a due aliquote ). Dopo che il 22 aprile 2013 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) aveva raccomandato al Consiglio nazionale di non entrare in materia sul progetto concernente il modello a due aliquote, la stessa CET-N ha incaricato il Consiglio federale, con la mozione 13.3362 del 23 aprile 2013, di sottoporre al Parlamento proposte per una revisione parziale della legge sull’IVA. Il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale l’ha accolta il 18 giugno 2013, il Consiglio degli Stati il 23 settembre 2013.

1.2 La nuova normativa proposta

Il progetto contiene in sostanza le modifiche della legge sull’imposta sul valore aggiunto che il Consiglio federale aveva proposto già nel progetto concernente il modello a due aliquote2, tuttavia senza modifiche nelle aliquote e senza l’abolizione delle esclusioni dall’imposta per i servizi riservati della Posta, la vendita di valori di bollo e l’esercizio di funzioni d’arbitrato, risultanti dalla proposta di rinvio. Come chiesto dal Parlamento con la mozione 13.3362, le proposte del Consiglio federale sono state integrate dalle proposte di modifiche dell’organo consultivo3, che sono in parte controproposte a proposte di modifiche del Consiglio federale, in parte però anche proposte di modifiche supplementari. Laddove non è stato possibile accoglierle, il Consiglio federale propone il mantenimento del diritto vigente. In tutti i punti dove sono indicate varianti, il Consiglio federale e l’organo consultivo sono in disaccordo. In conformità con il mandato, nel progetto è stata ripresa anche la richiesta formulata nell’iniziativa parlamentare Frick (11.440), sospesa. L’attuazione

1 FF 2013 1307

2 FF 2013 1307

3 L’organo consultivo è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Esso si compone di quattordici membri permanenti in rappresentanza dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, dell’economia, degli operatori fiscali e dei consumatori. L’organo consultivo ha funzione di consulenza per uno sviluppo dell’imposta sul valore aggiunto vicino alla prassi.