Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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avrebbe permesso di dedurre a titolo di imposta precedente considerevoli importi dell’imposta che non sono mai confluiti nelle casse dello Stato. Ne sono interessati solamente pochi contribuenti.
La soppressione del trattamento fiscale privilegiato, rispetto ai loro concorrenti svizzeri, delle imprese estere che svolgono lavori in Svizzera è possibile soltanto con un grande dispendio amministrativo dell’Amministrazione. Basarsi sulle cifre d’affari realizzate a livello mondiale in luogo di quelle realizzate sul territorio svizzero per l’assoggettamento obbligatorio di un’impresa è una soluzione soddisfacente sia sul piano dei costi sia su quello della praticità della procedura. Le persone che finora erano assoggettate all’imposta non ne sono interessate. Avrebbero per contro un dispendio amministrativo nettamente maggiore tutte quelle imprese estere che finora non erano assoggettate in Svizzera e che ora dovrebbero iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. Per la Confederazione ne risulterebbero, da una parte, maggiori entrate dall’imposta sul valore aggiunto di circa 40 milioni di franchi l’anno. Dall’altra, sarebbe necessario creare 38 posti a tempo pieno supplementari nell’AFC, che comporterebbero costi annui di circa 5,4 milioni di franchi.
1.5 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo
Per l’assoggettamento delle imprese, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,4 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) considera le cifre d’affari realizzate nel rispettivo Stato membro.
Gli imprenditori che nell’UE forniscono prestazioni nell’ambito di attività imponibili o esenti dall’imposta, sono in linea di massima assoggettati a imposta. Secondo gli articoli 281–294 della direttiva IVA, gli Stati membri hanno però il diritto di prevedere un’esenzione dall’assoggettamento per le piccole imprese. La maggior parte degli Stati membri applica una siffatta regolamentazione. Così, ad esempio, secondo la legislazione tedesca sull’imposta sul valore aggiunto le imprese sono esentate dall’assoggettamento se in Germania realizzano nell’anno civile precedente non più di 17 500 euro e nell’anno civile corrente probabilmente non più di 50 000 euro di cifra d’affari da prestazioni imponibili o esenti dall’imposta (§ 19 Umsatzsteuergesetz, UstG; legge concernente l’imposta sulla cifra d’affari). Nella maggior parte dei Paesi dell’UE il limite della cifra d’affari per l’esenzione dall’assoggettamento è nettamente inferiore a quello di 100 000 franchi vigente in Svizzera. Unicamente la Francia, l’Irlanda e il Regno Unito hanno valori limite paragonabili a quelli in Svizzera, pur se in parte solamente per determinati tipi di prestazioni.
Secondo l’articolo 283 paragrafo 1 lettera c della direttiva IVA, la regolamentazione per le piccole imprese si applica soltanto a quelle imprese che sono stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA. Le imprese senza sede e senza stabilimento d’impresa nello Stato membro devono quindi assoggettarsi all’imposta dal primo euro di cifra d’affari realizzato in quello Stato membro. Solamente la Bulgaria e Cipro applicano anche alle imprese estere il limite della cifra d’affari vigente per le imprese nazionali.
4 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.