Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Per il Consiglio federale è particolarmente importante reintrodurre l’imposizione dei margini per gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità, come richiesto dalla mozione Fässler-Osterwalder (10.3161) «Gli oggetti d’arte non sono beni usati», poiché il diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia, in vigore dal 1°gennaio 2010, rappresenta per la Confederazione soprattutto in questi settori un rischio a medio termine di minori entrate fiscali fino a 90 milioni di franchi l’anno.
Dalla riforma dell’IVA 2010 è controverso se le organizzazioni che, soltanto assai limitatamente, svolgono un’attività diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e che coprono la parte nettamente preponderante delle proprie spese mediante non controprestazioni sono assoggettate all’imposta. Il legislatore ha esplicitamente stabilito che, con riserva dei sussidi degli enti pubblici, le non controprestazioni non comportano più una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 LIVA). Se, tuttavia, anche un’attività imprenditoriale di entità assai limitata è in grado di originare l’assoggettamento dell’organizzazione nel suo insieme, è rimasta una questione controversa. Conformemente alla prassi dell’AFC, l’assoggettamento è escluso in questo concorso di circostanze. Affinché la questione venga chiarita dal legislatore, con il nuovo articolo 10 capoverso 1quater AP-LIVA il Consiglio federale propone che il finanziamento di un’organizzazione mediante non controprestazioni non debba escludere l’assoggettamento. Ne sono interessate in primo luogo le organizzazioni di utilità pubblica con un elevato volume di doni, la cui attività non consiste principalmente nella ridistribuzione di questi doni.
La nuova normativa sull’assoggettamento di cui all’articolo 10 AP-LIVA è intesa a risolvere il problema delle distorsioni della concorrenza, a scapito delle imprese svizzere, dovute all’imposta sul valore aggiunto, problema che sussiste da molto tempo in particolare nelle regioni di frontiera. Per l’assoggettamento sarà ora determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale e non soltanto quella realizzata sul territorio svizzero. Così, ogni impresa estera che esegue prestazioni sul territorio svizzero che non sono escluse dall’imposta sarebbe, in linea di massima, assoggettata all’imposta e non sarebbe quindi più avvantaggiata nei confronti dei concorrenti svizzeri sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Le imprese estere che realizzano una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi l’anno sono esentate dall’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, alla stregua delle imprese in territorio svizzero. Serve a ridurre le distorsioni della concorrenza determinate dall’imposta sul valore aggiunto anche la proposta di assoggettare all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero i piccoli invii dall’estero a clienti che si trovano sul territorio svizzero a partire da una cifra d’affari di 100 000 franchi l’anno. In tal modo è possibile creare condizioni di parità tra i venditori per corrispondenza svizzeri e quelli esteri.
L’abolizione delle esclusioni dall’imposta per le prestazioni volte a promuovere l’immagine (art. 21 cpv. 2 n. 27 AP-LIVA) nonché per i parcheggi destinati all’uso comune (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c AP-LIVA) mira a semplificare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e quindi a migliorare la certezza del diritto e a ridurre le riscossioni posticipate dell’imposta.
L’estensione mirata dell’esclusione dall’imposta per agevolare la collaborazione delle collettività pubbliche riduce i conflitti di obiettivi tra la collaborazione delle collettività pubbliche, promossa dalla Confederazione, e l’assoggettamento all’IVA