Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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dell’iniziativa parlamentare Triponez (02.413), sospesa, era già contenuta nel modello a due aliquote ed è di conseguenza anche parte del presente progetto.

Il presente disegno di legge comprende in particolare:

1. modifiche richieste da interventi e iniziative parlamentari:

– nuova esclusione dall’imposta per le prestazioni delle organizzazioni di utilità pubblica ai propri benefattori (art. 21 cpv. 2 n. 31 AP-LIVA);

– armonizzazione delle esclusioni dall’imposta per l’ambito dell’assicurazione sociale (art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. c AP-LIVA);

– reintroduzione dell’imposizione dei margini per gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità (art. 23a AP-LIVA);

– nella procedura di esecuzione forzata, indicazione dei crediti d’imposta dell’AFC in un inventario pubblico e insinuazione in una diffida pubblica ai creditori (art. 89 AP-LIVA);

2. modifiche proposte dall’organo consultivo. Laddove sono indicate varianti,

il Consiglio federale e l’organo consultivo sono in disaccordo. Altre proposte sono state riprese dal Consiglio federale. Tra queste, di particolare rilevanza è la proposta di determinare l’assoggettamento in base alle cifre d’affari realizzate a livello mondiale che non sono escluse dall’imposta, anziché in base alle cifre d’affari imponibili realizzate sul territorio svizzero (art. 10 AP-LIVA), come avveniva finora;

3. modifiche essenziali su proposta del DFF:

– nessuna esclusione dell’assoggettamento se le spese sono coperte per la maggior parte da non controprestazioni (art. 10 cpv. 1quater AP-LIVA);

– semplificazione dell’assoggettamento di collettività pubbliche ed estensione mirata dell’esclusione dall’imposta per agevolare la collaborazione delle collettività pubbliche (art. 12 e art. 21 cpv. 2 n. 28 e 28bis e cpv. 6 AP-LIVA);

– a partire da una cifra d’affari annua di 100 000 franchi, assoggettamento all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero di piccoli invii dall’estero a clienti che si trovano sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 3 AP-LIVA);

– soppressione delle esclusioni dall’imposta per le prestazioni volte a promuovere l’immagine (art. 21 cpv. 2 n. 27 AP-LIVA) e per i parcheggi destinati all’uso comune (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c AP-LIVA);

– proroga del termine di prescrizione assoluta a 15 anni (art. 42 AP-LIVA);

4. modifiche dovute alla sistematica legislativa: ai fini di una migliore sistema-

tica e comprensione della legge nonché di una determinazione dei livelli normativi, queste modifiche prevedono la trasposizione nella legge di alcune regolamentazioni contenute nell’ordinanza in vigore o provenienti dalla prassi dell’AFC (cfr. commenti ai singoli articoli al n. 2).