Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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delle prestazioni tra le collettività pubbliche senza creare significative distorsioni della concorrenza nei confronti di terzi che non sono collettività pubbliche.

Con la proroga del termine di prescrizione assoluta da 10 a 15 anni per le procedimenti in materia di imposta sul valore aggiunto si garantisce che i crediti d’imposta non si prescrivano durante i procedimenti in corso. Nel diritto tributario federale e nel diritto doganale, il termine di prescrizione assoluta di 15 anni costituisce uno standard che nell’ambito della riforma dell’IVA 2010 non è stato rispettato nella speranza di accelerare i procedimenti. Si è però visto che il termine di prescrizione assoluta abbreviato a 10 anni ha effetti indesiderati: di regola, i controlli dell’IVA vertono sugli ultimi cinque periodi fiscali. Al momento della conclusione del controllo sono già trascorsi oltre quattro anni e mezzo dal termine di prescrizione assoluta inerente al primo anno controllato. Secondo il diritto vigente, un’eventuale procedura di ricorso attraverso tutte le istanze deve essere conclusa durante i cinque anni restanti, affinché la prescrizione decennale assoluta non subentri mentre la causa è in mano al giudice. Ciò può creare un incentivo a rallentare i procedimenti facendo valere tutti i diritti di ricorso e altre vie giuridiche, in modo da far cadere in prescrizione il maggior numero possibile di periodi fiscali. Accorciando a due anni il termine di prescrizione relativa si è già risposto adeguatamente alla legittima richiesta di accelerare i procedimenti.

Per un commento dettagliato riguardo alle singole modifiche si rimanda al numero 2.

Proposte respinte

L’organo consultivo chiede che l’esclusione dall’imposta per le professioni nel settore sanitario (art. 21 cpv. 2 n. 3 AP-LIVA) non sia più vincolata alla condizione di disporre di un’autorizzazione cantonale. Con ciò si intendono evitare differenze cantonali nel trattamento, sotto il profilo dell’imposta sul valore, delle suddette professioni. Come si è evidenziato, una rinuncia alla condizione di disporre di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione comporterebbe tuttavia un cambiamento di sistema generale nell’esclusione dall’imposta per le professioni nel settore sanitario. Per questa ragione sono state respinte proposte come quella di considerare i certificati federali di capacità. Si è dimostrata parimenti inattuabile nella pratica la proposta di autorizzare anche in tutti gli altri Cantoni le professioni mediche e sanitarie per le quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’esercizio della professione in almeno un Cantone, poiché in tale caso l’AFC dovrebbe verificare per tutti i rimanenti Cantoni l’adempimento dei pertinenti criteri. Non c’è soltanto la questione di definire i criteri di cui tenere conto quando i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione differiscono in vari Cantoni, ma anche il fatto che in quanto autorità non competente sotto il profilo tecnico l’AFC non può assumere simili verifiche per i rimanenti Cantoni. Inoltre, vi sarebbe il rischio che dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto si attesterebbe l’esistenza di un’autorizzazione all’esercizio per professioni che, in virtù del rispettivo diritto cantonale, non riceverebbero alcuna autorizzazione.

1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze

La modifiche di legge proposte dal Consiglio federale non hanno grosse ripercussioni sulla grande massa dei contribuenti. La reintroduzione dell’imposizione dei margini per gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità colma una lacuna che