Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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L’introduzione dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi consente di evitare il conseguente minor gettito.

Occorre inoltre prospettare effetti dinamici positivi, distinguendone due:

• Effetto sulle attività di finanziamento: se il passaggio alla deduzione degli

interessi non è accompagnato dal passaggio al principio dell’agente pagatore per l’imposta preventiva, l’attrattiva della piazza si limita ai prestiti interni al gruppo da parte dei gruppi esteri. Con il passaggio al principio dell’agente pagatore l’attrattiva della piazza si estende ai prestiti interni al gruppo, al cash pooling e al finanziamento esterno al gruppo per i gruppi nazionali ed esteri. È così possibile generare un ulteriore gettito fiscale, che risulta maggiore con il passaggio al principio dell’agente pagatore.

• Effetto generale: per le altre società, che godono di una deduzione degli inte-

ressi, quest’ultima ha un effetto paragonabile a una riduzione generale

dell’imposta sull’utile. A livello di Confederazione la misura riduce l’effettivo onere fiscale marginale e l’effettivo onere fiscale medio. Ciò incrementa l’attività d’investimento delle imprese già insediate e può favorire

l’insediamento di altre imprese. Nel medio-lungo termine scaturisce dunque un maggior gettito. I Cantoni con un’imposizione fiscale elevata devono ridurre l’aliquota dell’imposta sull’utile in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe necessario senza deduzione degli interessi. Per i Cantoni con una bassa imposizione fiscale l’effetto è analogo a quello per la Confederazione.

Tenendo conto del minor gettito in caso di trasferimento delle attività finanziarie e degli effetti dinamici precedentemente descritti, molti aspetti inducono a ritenere che la misura sia vantaggiosa almeno per la Confederazione nonché per i Cantoni e i Comuni considerati nell’insieme, ma probabilmente anche per i soli Cantoni e Comuni.

Ove sia determinante il bilancio fiscale per definire la deduzione dell’interesse figurativo, il capitale proprio supplementare consecutivo al palesamento delle riserve occulte qualifica ai fini del capitale proprio legittimato alla deduzione dell’interesse figurativo. In casi specifici il capitale proprio imponibile può dunque aumentare fortemente a livello di Cantone. Le ripercussioni concrete sulla deduzione dell’interesse figurativo dipendono pertanto dalla quota di capitale proprio con la quale devono essere coperte le riserve occulte rese palesi sulle singole rubriche di attivi. Ciò è particolarmente importante per il goodwill. In base alla presente proposta la quota di copertura del capitale proprio dovrebbe ammontare al 100 per cento. In tal modo il capitale proprio a titolo di garanzia e la deduzione dell’interesse figurativo non aumentano. Di conseguenza non diminuiscono le entrate provenienti dall’imposta sull’utile.

Eventualmente il minor gettito può essere ridotto aumentando leggermente l’aliquota statutaria d’imposta oppure riducendola nei Cantoni in misura inferiore a quanto sarebbe necessario senza questa misura. A livello di Confederazione un aumento dell’aliquota comporterebbe tuttavia una modifica della Costituzione.