Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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gettito con considerevoli oscillazioni da un anno all’altro.
• Spese di finanziamento e di amministrazione: le spese di finanziamento e di
amministrazione riducono ora illimitatamente i ricavi imponibili. Ne conseguono uno sgravio per le imprese e un minor gettito di 200-260 milioni di franchi per l’imposta federale e di 160-210 milioni per i Cantoni e i Comuni. Di questi, da 56 a 74 milioni rappresentano le minori entrate per i Comuni. In considerazione della loro quota all’imposta federale diretta i Cantoni partecipano per il 17 per cento al minor gettito della Confederazione.
• Abolizione delle quote minime di partecipazione e durata minima di detenzione
per gli utili da capitale su partecipazioni: si determina una moderata diminuzione delle entrate sia per la Confederazione sia per i Cantoni e i Comuni, se è prevista la rispettiva eccezione per le banche.
• Abolizione della limitazione temporale del riporto delle perdite con imposizio-
ne minima dell’utile corrente: l’abolizione della limitazione temporale del riporto delle perdite provoca un minor gettito. D’altro canto l’imposizione minima dell’utile annuo genera un aumento delle entrate. Con un approccio che considera il valore liquido32 ne risulta presumibilmente un maggior gettito.
Non è possibile valutare se complessivamente la misura produca un aumento o una diminuzione del gettito.
3.2.1.6 Imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli
Le ripercussioni finanziarie dell’imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli dipendono fortemente dalle modalità del riporto delle perdite. È previsto che le perdite in capitale possano essere compensate esclusivamente con utili da capitale, ammettendo la possibilità di riportare illimitatamente nel tempo le perdite in capitale a periodi futuri. Si prospetta così un potenziale gettito fiscale di 317 milioni di franchi per l’imposta federale e di 774 milioni di franchi per le imposte cantonali, di cui 316 milioni dovrebbero riguardare i Comuni.
3.2.1.7 Adeguamento della procedura di imposizione parziale degli utili distribuiti
Nell’adeguamento dell’imposizione parziale si contrappongono due effetti opposti. L’eliminazione del criterio di qualificazione per la concessione dell’imposizione parziale degli utili distribuiti comporta una riduzione del gettito, mentre l’innalzamento dell’imposizione parziale al 70 per cento provoca un maggior gettito. Al netto risulta una diminuzione delle entrate stimata a -123 milioni di franchi per
32 Si ricorre all’approccio che considera il valore liquido se diversi flussi di pagamenti si verificano in momenti diversi e devono essere resi equiparabili. Ciò avviene applicando ai flussi di pagamenti futuri un coefficiente di riduzione, ossia scontandoli a un tasso d’interesse figurativo.