Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Nel caso dei modelli svizzeri di imposizione delle imprese che l’UE considera quale concorrenza fiscale dannosa, si tratta di i) società di domicilio, ii) società miste, iii) società holding, iv) deduzione per partecipazioni, v) stabilimenti finanziari d’impresa, vi) cosiddette «strutture principali» e vii) agevolazioni fiscali concesse nel quadro della politica regionale3.
Nel mese di giugno del 2010 l’UE ha proposto alla Svizzera di avviare un dialogo sull’adozione di un codice di condotta riguardante la tassazione delle imprese. Questo codice di condotta rappresenta uno strumento politico interno all’UE, mediante il quale gli Stati membri si impegnano a lottare contro la concorrenza dannosa nell’ambito dell’imposizione delle imprese. Oggetto del codice sono le disposizioni e le prassi fiscali che portano a una tassazione effettiva chiaramente più bassa rispetto all’abituale imposizione applicata all’interno dello Stato membro interessato. In questo contesto la Svizzera ha ribadito esplicitamente la sua sovranità e la concorrenza fiscale equa, rifiutando l’obbligo di adottare il codice di condotta, strumento applicato all’interno dell’UE. Tuttavia, si è dimostrata disposta a intrattenere colloqui con l’UE riguardo alle questioni controverse. Sono quindi stati discussi i regimi fiscali che generano distorsioni, in particolare quelli che presentano elementi di un’imposizione privilegiata dei redditi da fonti estere (ring fencing). Anche le contromisure degli Stati membri dell’UE sono state oggetto delle discussioni. Dopo aver consultato le Commissioni parlamentari competenti e i Cantoni, il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha licenziato il mandato relativo al dialogo con l’UE sull’imposizione delle imprese, nel quale ha definito i seguenti tre obiettivi:
• mantenere e sviluppare ulteriormente l’attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera;
• promuovere il consenso internazionale riguardo alla normativa fiscale svizzera;
• garantire entrate sufficienti per il finanziamento di attività statali di Confederazione, Cantoni e Comuni.
Nell’ambito di numerosi colloqui tecnici e politici con i servizi competenti della Commissione europea, la Svizzera ha potuto riaffermare il proprio punto di vista e nei mesi di maggio e novembre del 2013 ha esposto agli Stati membri dell’UE la propria posizione in seno al gruppo Codice di condotta (Code of Conduct Group). Secondo la proposta di allora, il Consiglio federale si sarebbe impegnato a sopprimere in tempi brevi cinque regimi fiscali4 e a impostare eventuali misure in modo che corrispondessero agli standard dell’OCSE riconosciuti a livello internazionale. Per contro, gli Stati membri avrebbero dovuto abbandonare le contromisure adottate nei confronti dei regimi fiscali svizzeri e rinunciare a introdurre nuove contromisure durante il periodo di attuazione (la cosiddetta clausola «standstill»). Gli Stati membri hanno riconosciuto i grandi progressi realizzati, esprimendo però riserve, in particolare per quanto riguarda la richiesta di rinuncia a nuove contromisure avanzata dalla Svizzera. Nella seduta del 10 dicembre 2013 il Consiglio per l’economia e le finanze (Consiglio ECOFIN) ha invitato la Commissione europea a proseguire il dialogo con la Svizzera e a concluderlo entro la fine di giugno del 2014. Nella prima metà del 2014, in occasione di diversi colloqui, i delegati hanno convenuto un testo
3 Le agevolazioni fiscali concesse nel quadro della politica regionale sono oggetto di colloqui tecnici tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.
4 Al riguardo si tratta di: i) società di domicilio, ii) società miste, iii) società holding, iv) cosiddette «strutture principali» e v) stabilimenti finanziari d’impresa.