Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Per le imprese, nel caso ad esempio di decisioni concernenti l’ubicazione e gli investimenti, sono importanti anche altri tipi di imposte, in particolare le imposte sul reddito delle persone fisiche e le «imposte accessorie», come l’imposta preventiva e le tasse di bollo vigenti a livello federale o l’imposta sul capitale a livello cantonale.

1.1.2.1 Statuti fiscali cantonali

Un’importante eccezione al principio della determinazione è costituto dai tre statuti fiscali cantonali applicabili alle società holding e alle società di gestione, disciplinati all’articolo 28 LAID. Essi riguardano esclusivamente le imposte cantonali e sono vincolanti per tutti i Cantoni. Per quanto concerne l’imposta federale diretta, l’imposizione segue le regole ordinarie che si applicano anche a tutti gli altri tipi di società.

Le società holding si caratterizzano per il fatto che la loro attività principale è costituita dalla detenzione e dall’amministrazione a lungo termine di partecipazioni. Non esercitano pertanto alcuna attività commerciale in Svizzera. A livello cantonale non versano imposte sull’utile, eccettuate quelle sui redditi da proprietà immobiliari in Svizzera. Le società di gestione non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera e assumono unicamente funzioni di amministrazione oppure la loro attività commerciale in Svizzera è di importanza subordinata. Le prime sono anche denominate società di domicilio e le ultime società miste. Queste società di gestione versano a livello cantonale un’imposta ridotta sull’utile.

Questi statuti fiscali cantonali hanno essenzialmente lo scopo di offrire un’imposizione fiscale concorrenziale a livello internazionale per determinate attività connotate da mobilità. L’onere fiscale effettivo varia, a seconda della situazione, tra il 7,8 e il 12 per cento circa. Le attività tipiche svolte da queste imprese sono la detenzione di partecipazioni, le funzioni di direzione del gruppo, i servizi interni al gruppo, le attività di finanziamento, le attività nel settore dei beni immateriali nonché il commercio all’ingrosso a livello internazionale.

Gli statuti fiscali cantonali permettono a tutti i Cantoni, anche a quelli che applicano un’aliquota dell’imposta sull’utile relativamente elevata, di rimanere competitivi a livello internazionale nei riguardi di queste imprese. Nel contempo, la concorrenza fiscale intercantonale viene attenuata dal fatto che per le imprese che godono di tali statuti l’imposizione applicata nei diversi Cantoni presenta differenze relativamente esigue.

Gli statuti fiscali cantonali sono sottoposti a grandi pressioni a livello internazionale e vengono soppressi con la presente riforma. Questa soppressione non si ripercuote sull’imposta federale diretta. Per contro, la perdita dello statuto fiscale cantonale ha ripercussioni fondamentali sulle imposte cantonali e comunali poiché d’ora in poi le società interessate saranno sottoposte all’imposizione ordinaria. Ne consegue un onere latente riguardante l’imposta sull’utile applicata alle riserve occulte detenute da queste imprese. Se successivamente queste riserve occulte vengono realizzate, subentrano le relative ripercussioni fiscali, ossia un’imposizione all’aliquota ordinaria dell’imposta cantonale sull’utile.

Simili casi di passaggio dall’imposizione privilegiata all’imposizione ordinaria sono già contemplati nella legislazione in vigore. Per motivi di sistematica fiscale è giustificato che all’atto del passaggio all’imposizione ordinaria le riserve occulte costituite quando l’impresa era ancora sottoposta a un trattamento fiscale privilegiato siano