Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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sciolte e possano essere fatte valere come riserve occulte tassate nel bilancio fiscale cantonale. Al riguardo risultano conseguenze fiscali pari alla quota finora già imponibile. Lo scioglimento deve essere effettuato nell’ultimo periodo fiscale durante il quale l’impresa fruisce dello statuto fiscale. La valutazione delle riserve occulte deve essere effettuata applicando le norme di valutazione generalmente riconosciute. Le riserve occulte sciolte in questo modo possono essere ammortizzate con ripercussioni sul piano fiscale nel corso degli anni successivi. Questo trattamento fiscale delle riserve occulte è approvato anche dal Tribunale federale purché, specularmente, non vengano prese in considerazione le eventuali perdite insorte nel periodo di assoggettamento allo statuto fiscale cantonale.

1.1.2.2 Imposizione delle società principali

I gruppi che operano a livello internazionale concentrano spesso le loro strutture in unità di dimensioni maggiori, centralizzando così in una società principale funzioni, responsabilità e rischi interni al gruppo secondo gruppi di prodotti o mercati. In base a una prassi7 pubblicata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposta federale diretta, se tale società principale si trova in Svizzera si procede a una vantaggiosa ripartizione fiscale rispetto alla società di distribuzione situata all’estero. Il reddito così ripartito all’estero non è talvolta considerato a fini fiscali. Per quanto concerne le imposte cantonali, le società principali sono in gran parte tassate come società miste. Ne risulta quindi un’imposizione effettiva dell’utile del 5 per cento circa.

1.1.2.3 Swiss Finance Branch

Un’ulteriore particolarità è costituita dalla Swiss Finance Branch. In questo caso alla società finanziaria con sede all’estero viene concesso un indennizzo d’uso per il capitale messo a disposizione degli stabilimenti d’impresa in Svizzera. Questo trattamento si fonda su una prassi non pubblicata dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali e determina un’imposizione effettiva dell’utile del 2–3 per cento circa.

1.1.2.4 Deduzione per partecipazioni

La deduzione per partecipazioni (art. 69 seg. della legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 19908[LIFD], art. 28 cpv. 1, 1bis e 1ter LAID) serve a evitare imposizioni multiple all’interno di un gruppo. Questo tipo di imposizioni indesiderate sotto il profilo fiscale si verificano quando una filiale distribuisce alla propria società madre dividendi già tassati come utili, che la società madre deve dichiarare come ricavi. Quest’ultima versa quindi ai titolari delle sue quote tali dividendi, che a loro volta devono essere dichiarati come redditi. In questo esempio la deduzione per partecipazioni si applica alla società madre e determina a questo livello una riduzione dell’imposta sull’utile.

Nel diritto vigente l’importo dell’imposta viene ridotto proporzionalmente al ricavo netto da partecipazioni rispetto all’utile netto complessivo. In questo caso si tratta di una cosiddetta esenzione indiretta di ricavi da partecipazioni.

7 Circolare n. 8 dell’AFC, Ripartizione fiscale internazionale delle società principali.

8 RS 642.11