Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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comune privo della clausola «standstill» e di scadenze per l’attuazione della riforma svizzera d’imposizione delle imprese, dove viene ribadita l’intenzione del Consiglio federale di sopprimere i cinque regimi fiscali cantonali nel quadro della LRI imprese III e di orientare le nuove misure agli standard internazionali dell’OCSE. Le contromisure degli Stati membri dell’UE nei confronti dei singoli regimi saranno invece rimosse non appena questi verranno soppressi. Il Consiglio dell’UE ha approvato il testo il 20 giugno 2014. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha conferito il mandato relativo alla sua parafatura, avvenuta il 1° luglio 2014. Il Consiglio federale deciderà in merito all’autorizzazione a firmare.

1.1.1.3 Sviluppi all’interno dell’UE

Nella sua seduta del 10 dicembre 2013 il Consiglio ECOFIN ha incaricato il gruppo Codice di condotta di esaminare tutti i modelli licence box presenti nell’UE, compresi quelli già esaminati in precedenza. Il gruppo intende verificare che tutti questi modelli siano conformi al principio della parità di trattamento e che tengano conto degli sviluppi internazionali, in particolare il progetto BEPS dell’OCSE.

Secondo il diritto dell’UE le misure fiscali possono anche rappresentare aiuti di Stato illeciti. Per la valutazione è responsabile in primo luogo l’UE e non gli Stati membri, e in questo ambito la Commissione europea dispone di ampie competenze. All’interno dell’UE la normativa sugli aiuti di Stato è oggetto di regolari indagini riguardanti le pratiche fiscali dei suoi Stati membri. In questo contesto la Commissione europea ha avviato, a complemento dei lavori del gruppo Codice di condotta, accertamenti per stabilire se i licence box possano costituire aiuti di Stato illeciti. L’11 giugno 20145 ha quindi avviato inchieste approfondite su tre casi specifici riguardanti la prassi degli Stati membri in materia di ruling, per verificare se le decisioni delle autorità fiscali in merito all’imposizione delle imprese siano conformi alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

1.1.2 Diritto fiscale vigente

Le imposte sull’utile sono il tipo di imposta più importante per la piazza imprenditoriale. In Svizzera vengono riscosse a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni. Mentre il calcolo dell’utile imponibile è stato ampiamente uniformato nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)6, i Cantoni sono liberi di stabilire l’ammontare dell’aliquota dell’imposta sull’utile. L’imposizione fiscale effettiva a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni varia fra il 12 e il 24 per cento circa.

Il calcolo dell’utile imponibile è basato sul cosiddetto «principio della determinazione» secondo il quale esso corrisponde in linea di massima all’utile calcolato secondo il diritto commerciale. Sono fatte salve norme esplicite di rettifica, stabilite nella normativa fiscale. Il principio della determinazione presenta un vantaggio fondamentale: rispetto ad altri Stati il calcolo dell’utile imponibile, e pertanto la dichiarazione fiscale, risulta estremamente semplice sotto il profilo amministrativo.

5 IP/14/663.

6 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)