Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Azione 11 – Sviluppo di metodi per registrare e analizzare dati BEPS e contromisure: questa azione si propone di elaborare raccomandazioni su indicatori che misurano la portata e le ripercussioni economiche dei trasferimenti di utile e delle riduzioni di utile. Inoltre devono essere sviluppati strumenti per garantire la sorveglianza costante e la valutazione dell’efficacia e delle ripercussioni economiche delle contromisure. I lavori tecnici sono ancora in corso.
Azione 12 – Impegno dei contribuenti a dichiarare i loro modelli aggressivi di pianificazione fiscale: nell’ambito di questa azione vengono elaborate raccomandazioni sull’impostazione di norme vincolanti per la dichiarazione di transazioni, modelli o strutture aggressivi o abusivi. I lavori tecnici sono ancora in corso.
Azione 13 – Verifica della documentazione sui prezzi di trasferimento: l’azione 13 del piano di azione BEPS si prefigge di migliorare la trasparenza delle imprese nei confronti delle amministrazioni delle contribuzioni. Il rielaborato capitolo 5 delle direttive dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, approvato dal comitato degli affari fiscali dell’OCSE nel mese di giugno del 2014, contiene norme su un obbligo ampio e globale d’informazione. Le imprese sono tenute a dichiarare tra l’altro la distribuzione su scala mondiale dei proventi, le imposte pagate a livello mondiale e tutte le attività economiche per singolo Paese. L’attuazione e le basi giuridiche necessarie per l’esecuzione devono essere recepite nelle prescrizioni nazionali.
Azione 14 – Miglioramento dell’efficienza dei meccanismi di soluzione delle controversie: questa azione si prefigge di elaborare soluzioni per eliminare gli ostacoli che impediscono agli Stati di appianare le controversie relative agli accordi nell’ambito di procedure amichevoli. I lavori tecnici non sono ancora conclusi.
Azione 15 – Sviluppo di uno strumento multilaterale: questa azione intende analizzare le questioni di diritto pubblico che si presentano in rapporto con lo sviluppo di una convenzione multilaterale. Questa convenzione deve consentire agli Stati che lo desiderano di attuare le misure sviluppate nell’ambito del piano d’azione BEPS e di modificare accordi bilaterali in materia di doppia imposizione. Nel mese di giugno del 2014 il comitato degli affari fiscali dell’OCSE ha approvato un rapporto che tratta la fattibilità dello sviluppo di una tale convenzione multilaterale.
Per la verifica (dal n. 3.4.6) sono determinanti le azioni 3, 4, 5, 8, 9 e 13.
3.4.4 Dialogo con l’UE in materia di imposizione delle imprese
In base all’intesa parafata il 1° luglio 2014 tra la Svizzera e l’UE sull’imposizione delle imprese (cfr. n. 1.1.1.2) il Consiglio federale ha tra l’altro ribadito la propria intenzione di orientare le nuove misure fiscali agli standard internazionali dell’OCSE.