Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Losanna23 commissionato dal Cantone di Ginevra rivela che, tenuto conto dell’imposizione delle società con statuto fiscale cantonale e dei loro impiegati, i vantaggi dei due livelli statali sono equiparabili. Anche se i risultati dello studio non possono essere applicati direttamente a livello nazionale, l’ipotesi di una simmetria di benefici è plausibile.

Dato che la Confederazione e i Cantoni beneficiano in misura analoga dell’imponibile connotato da mobilità, il Consiglio federale è dell’avviso che il calcolo delle misure verticali di compensazione debba basarsi sul principio della «simmetria dei sacrifici» e che la Confederazione debba partecipare per metà agli oneri complessivi della riforma.

Riduzione dell’imposta sull’utile nei Cantoni

Per conferire ai Cantoni certezza nella pianificazione, l’entità delle misure verticali di compensazione deve essere stabilita in anticipo. La difficoltà principale risiede tuttavia nel fatto che gli oneri finanziari della riforma non sono noti ex ante. Procedere a stime corrispondenti è estremamente complesso. Le ripercussioni finanziarie variano a seconda che i Cantoni riducano o meno l’imposizione ordinaria dell’utile e in quale misura lo facciano, ma pure di come reagiscono le imprese alle misure fiscali.

Entrambe le opzioni dipendono inoltre essenzialmente dall’evoluzione del contesto fiscale internazionale. La variazione dell’imposizione nelle piazze concorrenti è tuttavia difficile da prevedere, anche perché attualmente gli standard internazionali per l’imposizione delle imprese evolvono in maniera particolarmente dinamica. A causa di queste incertezze le misure verticali di compensazione devono essere stabilite in base a ipotesi.

La questione principale è rappresentata dalla misura in cui i Cantoni ridurranno la loro imposizione ordinaria dell’utile per poter mantenere il substrato fiscale connotato da mobilità. Questa riduzione comporta minori entrate per le imprese finora tassate in via ordinaria. Tuttavia, a causa della mobilità delle imprese attualmente tassate in maniera privilegiata, minori entrate risultano anche se un Cantone decide di rinunciare a riduzioni dell’imposta. Dal punto di vista della redditività i Cantoni si trovano quindi di fronte a un dilemma: sia l’esecuzione che la rinuncia a riduzioni dell’imposta comportano tendenzialmente minori entrate.

L’importanza di questo dubbio dipende dall’imposizione degli utili tassati in via ordinaria e dalla quota degli utili tassati in maniera privilegiata rispetto all’utile imponibile complessivo nella situazione attuale:

• Quanto più alta è l’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile in un Cantone, tanto più ampia sarà tendenzialmente la portata della riduzione dell’imposta. Più la diminuzione dell’imposizione dell’utile sarà marcata, maggiori saranno le minori entrate che risulteranno a causa dell’imposizione alla nuova aliquota (più bassa) degli utili precedentemente tassati in via ordinaria. Di conseguenza, i Cantoni con un’elevata imposizione fiscale (ceteris paribus) dovranno sopportare minori entrate più consistenti se ridurranno l’imposizione dell’utile a un livello competitivo nel contesto internazionale.

23 Societés auxiliaires et societes liées – impacts direct, indirect et induit sur l'économie genevoise, 2012.