Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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1.2.3.7 Adeguamenti in ambito di compensazione delle perdite

Secondo il diritto vigente possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale. Se dopo sette anni non sono stati effettuati tutti i riporti di perdite, tale possibilità decade definitivamente. Considerando la durata della vita di un’impresa, questo principio può condurre a imposizioni eccessive e a un diverso trattamento delle imprese che subiscono perdite molto elevate una tantum rispetto alle imprese che subiscono perdite più contenute ma sull’arco di diversi periodi fiscali. Con la presente riforma si intende pertanto abolire questa limitazione temporale. D’ora in poi le perdite potranno essere riportate senza limiti temporali. In tal modo si tiene maggiormente conto del principio dell’imposizione secondo la capacità economica.

Le entrate fiscali dovrebbero essere livellate prescrivendo che ogni anno il 20 per cento dell’utile netto ante compensazione delle perdite deve essere tassato. Ne consegue che:

• d’ora in poi in una situazione di profitto l’impresa verserà sempre l’imposta sull’utile;

• il diritto a far valere il riporto delle perdite si protrarrà maggiormente nel tempo.

Questa misura non determina ripercussioni rilevanti per quanto concerne l’attrattiva della piazza imprenditoriale.

1.2.3.8 Adeguamenti della deduzione per partecipazioni

Sotto il profilo della sistematica fiscale, l’attuale esenzione indiretta dei redditi da partecipazioni comporta conseguenze negative. È infatti possibile che le perdite degli anni precedenti siano compensate con redditi da partecipazioni o che ammortamenti e rettifiche di valore sulle partecipazioni non più giustificati siano tassati interamente. La LRI imprese III dovrebbe pertanto introdurre un’esenzione diretta con estensione all’azionariato diffuso. Nel previsto sistema i redditi da partecipazioni e gli utili da capitale derivanti da partecipazioni non rientrano più nella base di calcolo, e pertanto non confluiscono più nel calcolo dell’utile netto imponibile. Le spese di finanziamento e di amministrazione proporzionali alla partecipazione continuano a non essere considerate. In questo modo le suddette conseguenze negative possono essere evitate.

Nel nuovo sistema gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle partecipazioni non influiranno più sull’ammontare dell’utile imponibile, dato che a loro volta anche i redditi e gli utili da partecipazioni non vi influiranno più. Lo stesso vale per le perdite derivanti da partecipazioni, che non avranno più incidenze fiscali. La limitazione temporale della compensazione delle perdite finora applicata potrebbe comportare che a determinate condizioni una perdita non possa essere fatta valere né a livello di società madre né a livello di filiale. Questa conseguenza negativa costituisce un ulteriore motivo per eliminare la limitazione temporale nell’ambito della compensazione delle perdite (si veda la misura precedente). In tal modo viene garantita la possibilità di far valere a livello di società madre le perdite definitive delle filiali.