Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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competitivi sul piano internazionale per queste basi di calcolo dell’imposta sull’utile connesse a un contesto di mobilità ed evitare una delocalizzazione.
Le minori entrate che ne risultano interesseranno i Cantoni (e i Comuni). Nell’ipotesi in cui non si verifichi una delocalizzazione, il gettito dell’imposta sull’utile della Confederazione rimarrebbe per contro invariato. Senza la partecipazione della Confederazione alle minori entrate cantonali il rapporto tra costi e benefici sarebbe ripartito in modo asimmetrico tra i due livelli statali. Sebbene sia la Confederazione sia i Cantoni beneficerebbero del mantenimento delle basi di calcolo dell’imposta sull’utile connesse a un contesto di mobilità, i costi legati al mantenimento della competitività internazionale sarebbero sostenuti unicamente dai Canoni.
Pertanto l’indirizzo della LRI imprese III in ambito di politica fiscale prevede che la Confederazione crei un margine di manovra politico-finanziario per i Cantoni mediante misure verticali di compensazione, affinché essi siano in grado di ridurre l’imposizione ordinaria delle imprese. Dato che per i Cantoni e i Comuni le minori entrate connesse con la riduzione dell’imposizione dell’utile sono di natura durevole, anche le misure verticali di compensazione dovranno essere durature.
Per quanto concerne l’impostazione di queste misure si pongono due questioni:
• volume globale: a quanto dovrebbe ammontare la compensazione verticale?
• tipo di compensazione: in che modo dovrebbe essere ripartito il volume globale tra i Cantoni?
Entrambi questi aspetti saranno trattati separatamente nei due seguenti sottoparagrafi.
1.2.4.1 Entità della compensazione verticale
Garanzia della «simmetria dei sacrifici»
Nel fissare l’entità della compensazione verticale è fondamentale la misura in cui i livelli statali beneficiano fiscalmente delle attuali normative tributarie per attività imprenditoriali esercitate in un contesto di mobilità aziendale (segnatamente gli statuti fiscali cantonali). Come illustrato al numero 1.1.4, a livello di Confederazione le entrate dell’imposta sull’utile di imprese che beneficiano di uno statuto fiscale cantonale sono circa il 50 per cento più alte rispetto ai Cantoni e ai loro Comuni (tenuto conto della quota dei Cantoni all’IFD).
Oltre a questo sfruttamento fiscale diretto, devono essere prese in considerazione anche le entrate fiscali generate dall’imposizione dei redditi dei collaboratori di imprese con basi di calcolo dell’imposta sull’utile connotate da mobilità. Nonostante questi effetti indotti siano difficilmente quantificabili, le entrate fiscali aggregate indicano che in questo caso i Cantoni e i Comuni beneficiano maggiormente rispetto alla Confederazione delle imprese con uno statuto fiscale cantonale.22
Pertanto, le imprese con uno statuto fiscale cantonale comportano un vantaggio fiscale considerevole per Confederazione e Cantoni. Uno studio dell’Università di
22 Le imposte dirette aggregate delle persone fisiche a livello cantonale e comunale sono circa 5 volte più elevate di quelle della Confederazione.