Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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1.2.3.10 Adeguamenti in ambito di procedura d’imposizione parziale
La procedura d’imposizione parziale è stata introdotta nell’ambito della riforma II dell’imposizione delle imprese e a livello federale è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. In base alla LAID i Cantoni sono liberi di decidere se introdurre la procedura d’imposizione parziale e, in caso affermativo, con quali modalità. I Cantoni possono in particolare scegliere se introdurre uno sgravio a livello della base di calcolo oppure dell’aliquota d’imposta nonché l’entità dello sgravio. Il senso e lo scopo della procedura d’imposizione parziale è l’attenuazione della doppia imposizione economica. Questa si verifica quando un dividendo viene dapprima preso in considerazione a livello della società tramite l’imposta sull’utile e successivamente a livello del titolare delle quote tramite l’imposta sul reddito. Il diritto vigente prevede al riguardo una quota minima di partecipazione del 10 per cento. Per quanto concerne l’imposta federale diretta, lo sgravio ammonta al 40 per cento se le quote vengono detenute nella sostanza privata e al 50 per cento se vengono detenute nella sostanza commerciale.
La LRI imprese III dovrebbe permettere di effettuare determinate modifiche a questo sistema. Da un lato, la quota minima di partecipazione dovrebbe essere eliminata e la procedura d’imposizione parziale dovrebbe essere estesa ai buoni di godimento, dato che la suddetta doppia imposizione economica si verifica anche in questi casi. Per quel che riguarda la quota minima di partecipazione, anche il Tribunale federale si è espresso in questo senso e ha constatato che non vi sono motivi che giustifichino un’imposizione più elevata dei dividendi di un piccolo socio rispetto a quelli di un titolare di quote più elevate. Un simile modo di procedere viola il principio costituzionale dell’uguaglianza dell’imposizione21. D’altro lato, lo sgravio dovrebbe essere limitato al 30 per cento a livello di Confederazione e Cantoni, dato che negli ultimi anni l’onere dell’imposta sull’utile è tendenzialmente diminuito (e sarà nuovamente ridotto nel quadro della LRI imprese III) e che in singoli Cantoni la doppia imposizione economica è più che compensata dagli sgravi vigenti. Decade quindi l’incentivo creato nei singoli Cantoni di percepire dividendi al posto del salario, in modo da evitare minori entrate nell’ambito dell’AVS.
La misura non influisce sull’attrattiva dell’imposizione delle imprese.
1.2.4 Misure verticali di compensazione
L’indirizzo della riforma in ambito di politica fiscale intende continuare a tassare in maniera privilegiata una parte delle basi di calcolo dell’imposta sull’utile in un contesto di mobilità aziendale mediante il modello «licence box». Per determinati redditi conseguiti in tale contesto, in particolare per i proventi del commercio all’ingrosso, non esiste tuttavia una soluzione mirata di politica fiscale a causa della mancanza di consenso a livello internazionale. Gli utili corrispondenti che non rientrano nel box dopo la soppressione degli statuti fiscali cantonali saranno tassati in via ordinaria.
La permanenza in Svizzera di queste società con statuto speciale dipende, tra l’altro, anche dall’onere fiscale generale, determinato in base all’aliquota d’imposta sull’utile dell’imposta federale diretta e all’aliquota del rispettivo Cantone. Poiché l’imposizione dell’utile a livello federale rimane invariata, alcuni Cantoni dovranno ridurre la propria imposizione ordinaria dell’utile per poter continuare a essere
21 DTF 136 I 65 consid. 5.5.