Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Per quanto concerne le banche occorre osservare che l’estensione della deduzione per partecipazioni all’azionariato diffuso determinerebbe l’esenzione diretta del risultato di un loro ramo di attività (risultato da attività commerciali). Viene pertanto introdotta una deroga per le banche nell’ambito dell’esenzione diretta di redditi e utili da capitale a proprietà diffusa, che evita questa conseguenza indesiderata.
1.2.3.9 Imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli
Nel diritto vigente gli utili da capitale di natura privata sono esentati dall’imposta sul reddito, fatta eccezione per gli utili da sostanza immobiliare a livello cantonale. D’ora in poi si intende limitare questo principio assoggettando all’imposta sul reddito gli utili da capitale derivanti da titoli. Viceversa, le perdite di capitale possono ora essere compensate con gli utili da capitale e riportate.
Il calcolo di tutti i redditi imponibili derivanti da titoli avviene secondo il principio oggettivo dell’origine. Questo significa che viene tassata la differenza tra il provento dell’alienazione e i costi d’investimento dei titoli. Le eccedenze di liquidazione da diritti di partecipazione sono ora considerate come proventi dell’alienazione.
Per il calcolo degli utili da capitale imponibili occorre distinguere tra utili da capitale da diritti di partecipazione e utili da capitale derivanti da altri titoli. Conformemente alla procedura d’imposizione parziale (si veda la misura successiva) i primi vengono considerati nel computo nella misura del 70 per cento, mentre gli ultimi integralmente. Occorre operare questa distinzione anche nel caso in cui gli utili da capitale vengano distribuiti nel quadro di investimenti collettivi di capitale, nel senso che gli utili da capitale da diritti di partecipazione e quelli derivanti da altri titoli dovrebbero essere distribuiti mediante cedola separata. L’alienazione delle quote di investimenti collettivi di capitale soggiace parimenti all’imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli.
Questa misura determina tuttavia una semplificazione sostanziale del diritto fiscale poiché è possibile eliminare senza sostituzione diverse fattispecie connesse con la delimitazione tra proventi imponibili e utili da capitale esenti da imposta. Al riguardo si tratta delle seguenti fattispecie: trasposizione, liquidazione parziale diretta, liquidazione parziale indiretta, mantello di azioni, riscatto delle proprie azioni mediante una seconda via commerciale, obbligazioni preponderantemente a interesse unico, periodo di attesa per l’alienazione in caso di conversione di una società di persone in una società di capitali e «quasi commercio» di titoli. La soppressione di tutte queste fattispecie, legate nella prassi a complesse questioni di delimitazione, determina una maggiore certezza del diritto. D’altro canto, l’imposta sugli utili da capitale comporta un onere di riscossione supplementare.
Inoltre, questa misura attenua il calo delle entrate dovuto all’introduzione del principio degli apporti di capitale. Se in futuro la società rimborserà riserve da apporti di capitale, questa operazione mitigherà i costi d’investimento della partecipazione sostenuti dal titolare delle quote. All’atto della vendita della partecipazione, l’utile imponibile derivante dalla vendita aumenterà di conseguenza. Pertanto, il rimborso esente da imposta di riserve da apporti di capitale appare ormai oggettivamente giustificato.
La misura non influisce sull’attrattiva dell’imposizione delle imprese.